Abstract
Il contributo si sofferma sulle sorti del finalismo rieducativo della pena, sancito in
Costituzione, all’art. 27 comma 3. La questione è affrontata identificando, in primo luogo, la portata di tale precetto costituzionale, a partire dalla ricostruzione dei lavori della Costituente e dall’interpretazione giurisprudenziale che il principio rieducativo ha avuto negli anni. Su questa base, si propongono, inoltre, alcune riflessioni sull’ordinamento carcerario e sul sistema penitenziario italiano, ponendo speciale attenzione ai profili organizzativi e funzionali, spesso trascurati, dell’attuale modello custodiale.