Recensione a G. Proietti, “La responsabilità nell’intelligenza artificiale e nella robotica”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020

L’erompere della tecnologia avanzata ha spinto sempre di più i giuristi e gli studiosi italiani in genere a chiedersi come e in che termini queste innovazioni dialogheranno col sistema della responsabilità civile delineato dall’ordinamento giuridico interno. Le norme che sono attualmente vigenti riescono a garantire la governabilità del fenomeno?  Di questo si occupa Giuseppe Proietti nel suo lavoro “La responsabilità nell’intelligenza artificiale e nella robotica”, differenziando i casi in cui si consideri un sistema tecnologico globale fondato sull’IA limitata (la realtà tecnologica odierna) o un sistema fondato sull’IA generale (la realtà tecnologica verosimile e futura).

 

L’erompere della tecnologia avanzata (e, in particolare, dell’Intelligenza Artificiale) ha spinto sempre di più i giuristi e gli studiosi italiani in genere a chiedersi come e in che termini queste innovazioni dialogheranno col sistema della responsabilità civile delineato dall’ordinamento giuridico interno (sul punto, si vedano, tra gli altri, gli scritti scientifici sull’argomento pubblicati nel numero monografico di di cui si è dato conto in un altro post di questo Osservatorio) .

 

Le norme attualmente vigenti riescono a garantire la governabilità del fenomeno? I diritti dei soggetti coinvolti nei rapporti innovativi necessitano di un nuovo assetto normativo, rischiando altrimenti di restare insoddisfatti e gravemente lesi?

 

Di questo si occupa Giuseppe Proietti nel suo lavoro “La responsabilità nell’intelligenza artificiale e nella robotica” (Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020).

 

L’autore, che distingue l’intera architettura concettuale a seconda di un sistema tecnologico globale fondato sull’IA limitata (la realtà tecnologica odierna) o di un sistema fondato sull’IA generale (la realtà tecnologica verosimile e futura), si propone di rapportare le dinamiche tecnologiche odierne con gli strumenti giuridici vigenti, simulando la loro adattabilità agli obiettivi tecnologici di un futuro prossimo.

 

Gli strumenti giuridici di cui disponiamo sono idonei, si chiede, a far fronte alle nuove sfide? Come può essere (se può essere) assicurata la loro adattabilità agli obiettivi tecnologici di un futuro prossimo? L’approccio metodologico che tali sfide abbisognano è nazionale, o sovranazionale?

 

L’indagine, a dispetto del titolo, va invero al di là del tema della responsabilità e, oltre a incentrarsi sull’esecuzione del contratto, passa anche attraverso questioni civilistiche diversi (ad es., soggettività giuridica e genetica contrattuale).

 

Nel I capitolo del lavoro, che si potrebbe definire introduttivo delle questioni marcatamente civilistiche affrontate successivamente e che si presenta come il più corposo, l’autore (anche se a volte forse in maniera un po’ dispersiva) dà conto, descrittivamente, dell’iniziativa europea sul tema dell’innovazione tecnologica (e, in particolare, dell’intelligenza artificiale). Elenca, quindi, gli atti dell’Unione che sono intervenuti sul tema.

 

Condivisibile lo spazio da esso riservato all’importanza dei principi etici, nonché al tema delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo. È innegabile, infatti, che siffatti temi siano “ineluttabilmente” chiamati in causa dagli sviluppi dei sistemi tecnologici sempre più diffusi nella quotidianità, i quali aprono le porte a ulteriori dibattiti su temi come quello del trattamento dei dati personali.

 

L’etica, come rilevato da Proietti, riesce a guidare l’agire umano in una direzione responsabile capace di evitare le conseguenze negative del progresso tecnologico (sui rapporti tra innovazione ed etica, si vd. anche il recente parere del CNB e del CNBSSV di cui si è dato conto in un altro post di questo osservatorio).

 

In un’ottica di politica del diritto, nello stesso capitolo, Proietti spiega, poi, quanto sia importante avvalersi del principio di precauzione: esso, afferma, consentirebbe “di tracciare il più adeguato percorso di adattamento e perfezionamento dell’intera vicenda dell’innovazione e consentirebbe di aumentare gli standard richiesti per quelle tecnologie che palesano incertezze riguardo ai rischi che potrebbero derivare nei confronti dell’utente o dei terzi”.

La prospettiva appare interessane, anche se l’autore avrebbe potuto probabilmente dedicarvi un maggiore approfondimento al fine di renderla più chiara al lettore.

 

Nei capitoli II e III Proietti affronta, invece, le questioni più specificamente civilistiche.

 

Anzitutto, l’a. ritiene che i rapporti commerciali, incentrati sull’istituto del contratto, siano destinati a subire un irreversibile mutamento “che seguirà la strada dell’innovazione tecnologica”. In particolare, ritiene che la tecnologia Blockchain, assieme allo sviluppo della guida autonoma, produrrà riforme più o meno radicali.

Rilevato che parte della dottrina si riferisce alla figura del contratto cibernetico per riferirsi alle realtà commerciali governate dall’automazione, dall’IA e dalla robotica, Proietti precisa che all’interno di questa figura giuridica le vicende contrattuali possono subire conseguenze differenti a seconda di vari fattori intrinseci (tra i quali: il grado di autonomia, la capacità di applicare strategie euristiche, algoritmiche, o tecniche alternative). Ritiene, inoltre, che, sulla base dell’attuale diritto positivo, non siano attuabili le teorie che attribuiscono ad una entità artificiale uno status giuridico ontologicamente legato a persone fisiche o giuridiche.

Quanto all’esecuzione del contratto, essa, attuata mediante l’utilizzo di autonome entità munite di intelligenza artificiale, richiede, secondo l’a., la rivisitazione di criteri e strumenti giuridici (che devono dunque essere adattati alle nuove realtà in fieri). La necessità principale potrebbe essere quella di stabilire se l’attività compiuta da un agente artificiale debba essere ricompresa tra i fattori estranei all’attività del debitore da cui dipende il soddisfacimento dell’interesse primario del creditore, oppure tra i fattori interni.

 

Particolarmente rilevante la parte in cui Proietti ritiene che a una realtà tecnologica futura, in cui l’intelligenza artificiale e la robotica non saranno limitati a specifici domini, sarà correlata la necessità di rintracciare nuovi istituti giuridici da coniare.

In particolare, secondo l’a. questa necessità dovrà essere soddisfatta prima della nascita di tale intelligenza, in considerazione del fatto che non può essere certa l’identificazione di un orizzonte temporale della sua genesi, e non ci si potrà permettere un complicato studio a posteriori.

Il dinamismo tecnologico, afferma, deve essere correttamente bilanciato con l’intervento legislativo: una scorretta regolamentazione paventerebbe di frequente inefficienze sociali ed economiche.

 

In ogni caso, Proietti ritiene che sia evidente la necessità di dibattere, tra le altre cose, dello status di un agente artificiale intelligente e del tema dell’attribuzione di una propria soggettività giuridica dovuta ad un mutamento della complessiva realtà socio-economica (dibattito che, rileva l’a., potrebbe prendere spunto dal percorso storico che portò alla configurazione e al riconoscimento delle persone giuridiche quali entità titolari di diritti e doveri all’interno del sistema giuridico, e che, in ogni caso, non deve trascurare l’assenza della coscienza della macchina).

 

A questo proposito, appaiono all’autore apprezzabili gli sforzi operati dalle istituzioni europee, le quali studiano e ricercano strumenti che possano qualificarsi adeguati a regolare i fenomeni in via di espansione (es. analisi di un nuovo status giuridico, margini di responsabilità differenti a seconda dell’autonomia e dell’istruzione, nonché diversi profili etici). Egli crede, infatti, condivisibilmente, che debba essere perseguita una politica comune europea, volta ad intraprendere un percorso unitario e non frammentato tra i paesi membri.

 

Nel capitolo IV, conclusivo, dedicato a un “quadro d’insieme”, l’autore ripercorre gli esiti della ricerca; poiché in futuro, afferma, non vi saranno solamente trasformazioni tecnologiche e organizzative, ma vi potranno essere trasformazioni nella coscienza e nell’identità umana che potranno essere talmente radicali da rimettere in questione il concetto stesso di “umanità”, occorre, nella sua ottica, “per l’esigenza di controllo e di saggio governo”, assicurare una cooperazione internazionale in tema di nuove tecnologie.

 

La questione affrontata dal testo è centrale ed è particolarmente delicata laddove si consideri che l’utilizzo della tecnologia possa impattare sui diritti fondamentali dell’uomo – come, ad esempio, nel caso in cui essa sia applicata ai rapporti sanitari (sul tema, si segnala un interessante articolo pubblicato da un gruppo di scienziati sul New England Journal of Medicine, dal titolo “Transforming Global Health with AI”).

 

Vero è, come specifica l’autore, che l’innovazione, da sempre elemento cruciale nella storia dell’uomo, produce benessere, ovvero problemi, a seconda di come venga prevista e gestita a livello politico e giuridico. Non pare, invece, che il tema dell’IA possa del tutto essere assimilato a quello del disastro ecologico: Proietti ritiene che entrambi rappresentino una delle principali sfide dell’umanità, che potrà portare a una evoluzione, ovvero ad una involuzione (“verso una opportunità o verso un pericolo”); tuttavia, mentre nel caso del disastro ecologico (già sostanziatosi) la sfida sta nel riuscire a capire come tale involuzione possa essere frenata e come ad essa possa rimediarsi, nel caso dell’IA, la sfida consiste invece nell’apprestare strumenti e metodi che ci permettano di evitare ex ante il sostanziarsi di una pericolosa –ma probabile- involuzione, allo stato ancora evitabile.

 

Inoltre, sebbene sia condivisibile la parte in cui l’autore rileva che il dinamismo tecnologico deve essere correttamente bilanciato con l’intervento legislativo, appare invero difficile immaginare che il decisore possa ex ante prevedere quali saranno gli effetti di un tale tipo di intelligenza artificiale non ancora nata: probabilmente, solo ex post, grazie all’esperienza che si sarà maturata sul punto (e, prima ancora, grazie al dialogo che lo stesso avrà instaurato con i tecnici coinvolti in questo tipo di innovazioni), potrà intervenire con una regolazione effettiva, esaustiva, efficiente ed efficace.

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