Il domicilio digitale: uno strumento di semplificazione amministrativa

La realizzazione del progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione prosegue con l’introduzione, nel 2018, del domicilio digitale, efficace strumento per la ricezione e lo scambio di comunicazioni elettroniche, dotate di valore legale, tra i cittadini e la pubblica amministrazione e tra privati stessi.

 

Le esigenze di semplificazione e accelerazione delle attività amministrative hanno contribuito all’introduzione, con le modifiche apportate nel 2018 al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cioè al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), dello strumento del domicilio digitale. Quest’ultimo consiste in una piattaforma online idonea a ricevere e scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale con la pubblica amministrazione, o anche con professionisti e aziende private, in modo immediato, diretto e gratuito, non essendo più necessario – ove lo preveda la normativa (in materia postale l’iter è stato particolarmente tortuoso) – l’invio di raccomandate con ricevuta di ritorno in caso di utilizzo di tale strumento. Il domicilio digitale è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art. 1, comma 1, lett. n-ter), del CAD) ed è obbligatorio solo per lavoratori e imprese che possiedono la partita IVA.

I cittadini privati che intendono dotarsi del domicilio digitale devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e comunicarlo al comune di residenza, che provvede a inserirlo nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). L’indirizzo diventa, poi, di pubblica conoscenza e tutte le pubbliche amministrazioni possono vederlo. In seguito alla conclusione di tale procedura (che richiede solitamente pochi giorni e che è gratuita), avvisi, comunicazioni o notificazioni di qualsiasi tipologia di atto amministrativo vengono “recapitati” sulla casella di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell’art. 6 del CAD, le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’art. 6-bis del CAD, nell’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) di cui all’art. 6-ter del CAD e nell’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (INAD) di cui all’art. 6-quater del CAD. Tali comunicazioni elettroniche producono, sia al momento della spedizione sia della ricezione, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Il suddetto art. 6 specifica che le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee Guida, contenenti regole tecniche e di indirizzo e che possono essere adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ai sensi dell’art. 71 del CAD, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata.

Fino al 10 luglio 2020 sono state oggetto di discussione su Docs Italia le Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro imprese, necessarie al fine di determinare in modo più puntuale le modalità di accesso e gestione del relativo indice nazionale. Le pubbliche amministrazioni, i professionisti iscritti in albi professionali e i cittadini e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese hanno avuto la possibilità di elaborare commenti e proposte, che l’AgID potrebbe valutare per aggiornare le Linee Guida in oggetto.

L’impiego di strumenti di digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra cui il domicilio digitale, se diffusi, possono produrre una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle comunicazioni con valore legale, consentendo un risparmio notevole in termini di tempo e risorse impiegate. Ciò consentirebbe, inoltre, di superare l’impianto della legge 20 novembre 1982, n. 890, recante la disciplina delle “notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” e applicabile anche alle notificazioni degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni (come previsto dal suo articolo 12). Gli artt. 2-8 di tale legge, così come modificati a più riprese dal legislatore nel 2017 e 2018, definiscono un iter piuttosto complesso da seguire affinché venga compiuta la notificazione, prevedendo, all’art. 6, anche l’eventualità in cui l’atto venga smarrito. L’applicazione di tale legge comporta, inoltre, delle concrete difficoltà applicative, soprattutto nel periodo emergenziale attuale, in cui vengono prediletti metodi di trasmissione di comunicazioni più rapidi e istantanei mediante strumenti telematici, in vista del contenimento del contagio da Covid-19.

Un esempio significativo di semplificazione riguarda il pagamento delle violazioni del Codice della strada: la notifica di una multa, infatti, invece di essere recapitata in forma cartacea in tempi incerti, può essere inviata al domicilio digitale immediatamente, così che la data di notifica corrisponda a quella di consegna del messaggio all’indirizzo del ricevente. L’utilizzo del domicilio digitale potrebbe, inoltre, facilitare i rapporti giuridici tra gli stessi cittadini (c.d. C2C), che hanno, ad esempio, stipulato un contratto.

L’eventuale diffusione massiva dello strumento in questione – considerabile come uno dei possibili rimedi alle inefficienze e ai ritardi amministrativi – potrebbe costituire un ulteriore passo verso l’ambita semplificazione dei rapporti quotidiani tra privati e pubblica amministrazione, garantendo anche il rispetto delle attuali regole del distanziamento sociale.

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