“La transizione digitale nella pubblica amministrazione” analizzata dall’AIPDA

L’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) il 28 maggio 2021 ha organizzato un Convegno dal titolo “La transizione digitale nella pubblica amministrazione”, al fine di analizzare gli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione alla luce del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Il 28 maggio 2021 si è svolto il webinar organizzato dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) dal titolo “La transizione digitale nella pubblica amministrazione”, presieduto e coordinato dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in cui si è discusso delle riforme riguardanti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione previste nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Presidente AIPDA, Prof. Francesco Manganaro, nel messaggio di saluto iniziale ha evidenziato le difficoltà di rispettare i tempi e i modi di realizzazione delle riforme sulla digitalizzazione della P.A., così come indicati nel PNRR.

Nell’introduzione della Prof.ssa Gabriella Maria Racca, si è messo in evidenza come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che vede ad oggi risorse economiche disponibili per la sua realizzazione, sia un passo obbligato per garantire il principio del legittimo affidamento europeo, declinato nell’art. 2-bis, l. n. 241/1990, come un dovere di «collaborazione» e di «buona fede» nei rapporti tra amministrazione e privato.

Tra le altre cose è stata segnalata la necessità di rendere interoperabili le piattaforme che gestiscono i contratti pubblici, riversando i dati da esse posseduti in un’unica banca dati. In questo modo si acquisirebbe un patrimonio informativo che permetterebbe scelte strategiche di politica industriale, assicurando, inoltre, trasparenza dell’azione amministrativa ed un monitoraggio dalla società civile senza oneri per i funzionari pubblici. In conclusione, per la Prof.ssa Racca il diritto amministrativo sembrerebbe tornare ad essere strategico per un’effettiva transizione digitale e non un limite allo sviluppo del Paese.

Il Convegno prosegue con la relazione della Prof.ssa Diana Urania Galetta che ha esaminato gli obiettivi di digitalizzazione e di interoperabilità dei procedimenti amministrativi, realizzabile attraverso il principio del “once only”, secondo il quale i cittadini debbono fornire una sola volta le informazioni che li riguardano alle P.A.

Il Prof. Fulvio Cortese ha invece trattato degli snodi relativi alla cittadinanza digitale e l’agenda del PNRR, con particolare riferimento all’identità digitale e alla sua disciplina.

Del rapporto tra digitalizzazione e amministrazioni territoriali, anche nella prospettiva della governance del PNRR, si è occupato nella sua relazione il Prof. Enrico Carloni.

La Prof.ssa Barbara Marchetti ha analizzato gli aspetti non esplicitati dal PNRR, come la dotazione di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle P.A., esaminando le relative problematiche applicative.

Il Prof. Roberto Cavallo Perin ha indagato il rapporto tra intelligenza artificiale e fonti del diritto, evidenziando come esse aiutino il processo di innovazione della P.A. determinato dalla digitalizzazione.

Il Prof. Fabio Francario ha svolto infine la relazione conclusiva, sottolineando come l’effetto principale della digitalizzazione consista in una smaterializzazione del rapporto tra cittadino e P.A. Cittadinanza digitale e identità digitale rappresentano due manifestazioni del cambiamento indicato. La digitalizzazione, inoltre, diventa un prerequisito per accedere al rapporto amministrativo come si evince dal c.d. Spid (sistema pubblico di identità digitale).

Per il Prof. Francario, nella digitalizzazione l’elemento umano va certamente valorizzato e non disperso. Infatti, il fattore umano non è totalmente sostituibile, come, ad esempio, nell’esercizio della funzione giurisdizionale. In questo caso, l’utilizzo dell’algoritmo potrebbe determinare decisioni standardizzate, perdendo la capacità di calibrare la giustizia della decisione sul caso concreto. Tra le altre cose, infine, è stato rilevato come l’interoperabilità delle banche dati ed il principio del “once – only” conferiscano efficienza all’azione amministrativa, trovando, però, un limite nell’applicazione della normativa sulla privacy.

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