La digitalizzazione dei sistemi giudiziari europei: il quadro di valutazione UE della giustizia 2021

La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione della giustizia 2021, un rapporto comparativo annuale sull’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione europea. Il quadro di valutazione di questo anno, in considerazione della importanza da essa assunta durante la pandemia da Covid-19 e degli sviluppi auspicati, attribuisce particolare rilevanza alla digitalizzazione delle procedure giudiziali. Il quadro di valutazione considera la digitalizzazione stessa condizione di qualità e di efficienza dei sistemi giudiziari e, per una più completa misurazione della stessa, utilizza una serie di indicatori supplementari rispetto a quelli delle edizioni precedenti.

 

La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione Ue della giustizia 2021. Si tratta di un rapporto annuale che fornisce dati comparativi sull’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri dell’Ue. Per la valutazione di ciascuno di questi criteri, il rapporto fa uso di indicatori che hanno un interesse e una pertinenza comuni per tutti gli Stati membri, con lo scopo, tra l’altro, di aiutare gli stessi Stati membri a migliorare l’efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari.

Per quanto riguarda i temi trattati in questo Osservatorio, merita una segnalazione l’attenzione riservata, nel quadro 2021, alla digitalizzazione della giustizia, assunta come uno degli indicatori per valutare la qualità dei sistemi giudiziari. Più in generale, secondo quanto si legge nello stesso quadro di valutazione, la digitalizzazione è fondamentale per aumentare l’efficacia dei sistemi giudiziari e costituisce uno strumento naturale per facilitare l’accesso alla giustizia.

Già nel 2020, alcuni Stati membri erano in procinto di introdurre leggi relative all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); altri Stati membri già ricorrevano all’intelligenza artificiale nei loro sistemi giudiziari.

In questo contesto, la pandemia da Covid-19 ha assunto un duplice rilievo: da un lato, perché la digitalizzazione ha contribuito in modo fondamentale a mantenere in funzione i tribunali durante l’emergenza sanitaria; dall’altro lato, perché la stessa pandemia ha posto in primo piano la necessità per gli Stati di accelerare i processi di digitalizzazione dei rispettivi sistemi giudiziari.

Iniziative importanti sono state assunte dall’UE. Innanzitutto, la Comunicazione della Commissione “Digitalizzazione della giustizia. Un pacchetto di opportunità, adottata nel dicembre 2020, ha tracciato una strategia per migliorare l’accesso alla giustizia e l’efficacia del sistema giudiziario, in particolare attraverso l’uso della tecnologia.

Inoltre, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Comunicazione, il quadro di valutazione della giustizia, proprio a partire da questa edizione, ha incluso, rispetto agli scorsi anni, una serie di indicatori supplementari relativi alla digitalizzazione.  Di seguito, si illustrano gli indicatori utilizzati e le principali risultanze della valutazione compiuta su di essi.

Quanto ai primi, innanzitutto, il quadro di valutazione riporta dati circa la disponibilità per il pubblico di informazioni on line circa il sistema giudiziario.

Poi, illustra la possibilità per i vari soggetti di partecipare ai procedimenti giudiziari mediante tecnologie di comunicazione a distanza (per esempio, la video conferenza); la presentazione elettronica delle istanze; la facoltà di monitorare o portare avanti un procedimento on line; quella di ottenere la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti; l’ammissibilità delle prove digitali.  L’accesso on line alle procedure assume un particolare rilievo per i procedimenti penali e i diritti delle vittime e degli imputati. Le soluzioni digitali, per esempio, da un lato, possono consentire la comunicazione a distanza in via riservata tra gli imputati e i loro avvocati e consentire agli imputati in stato di detenzione di prepararsi all’udienza; dall’altro, assistere le vittime di reati perché evitino la vittimizzazione secondaria.

Ancora, il quadro fornisce informazioni circa la disponibilità, da parte degli organi giurisdizionali e delle procure, di strumenti e infrastrutture adeguati che consentano la comunicazione e l’accesso a distanza sicuri al luogo di lavoro.

Ulteriori dati riguardano la presenza di infrastrutture e attrezzature adeguate alla comunicazione elettronica sicura tra gli organi giurisdizionali e le procure, da un lato, i professionisti del diritto e le istituzioni, dall’altro lato.

Si monitora, inoltre, la diffusione delle garanzie di accesso on line alle sentenze, condizione di trasparenza dei sistemi giudiziari, di ausilio dei cittadini e delle imprese per la comprensione dei diritti loro spettanti e utile per la coerenza degli indirizzi giurisprudenziali.

Infine, il rapporto indaga sulla disponibilità di decisioni giudiziarie in formato leggibile meccanicamente, che promuovono un sistema giudiziario compatibile con l’uso di algoritmi.

Quanto alle risultanze dell’indagine, in generale, il rapporto constata che la maggior parte degli Stati membri già utilizza soluzioni digitali, ma in contesti diversi e in misura diversa.

In particolare. Pressoché tutti gli Stati membri forniscono accesso a talune informazioni, on line, in merito al loro sistema giudiziario. Differenze si registrano quanto ai contenuti delle informazioni e alla loro adeguatezza a rispondere alle esigenze dei cittadini. Per esempio, solo un numero limitato di Stati membri consente agli individui di verificare se dispongono del diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. All’opposto, nella maggior parte degli Stati membri è disponibile un sito web, contenente moduli on line per i cittadini e le imprese e informazioni per gli individui non di madre lingua.

In secondo luogo, solo meno della metà degli Stati membri dispone di norme procedurali che consentono l’uso della comunicazione a distanza e l’ammissibilità delle prove digitali. Negli altri Stati membri, l’una e l’altra sono possibili solo in misura limitata.

Ancora, la maggior parte degli Stati membri ha già messo diversi strumenti digitali a disposizione degli organi giurisdizionali, dei pubblici ministeri e del personale. Tuttavia, sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga di sistemi di gestione dei fascicoli, di sistemi di videoconferenza e di possibilità di telelavoro, sono necessari ulteriori progressi per aumentare la diffusione dei sistemi automatici di assegnazione dei fascicoli, di sistemi dell’intelligenza artificiale e di strumenti basati sulla blockchain.

In quarto luogo, nella maggior parte degli Stati membri gli organi giurisdizionali dispongono di strumenti sicuri per la comunicazione. Ma in diversi di questi Stati, gli organi giurisdizionali sono in grado di comunicare in questo modo solo con determinati professionisti del diritto o con le autorità nazionali. Ancora più critica è la situazione per quanto riguarda le procure: meno di un terzo degli Stati membri, infatti, consente loro una comunicazione elettronica sicura con professionisti del diritto e istituzioni nazionali.

Inoltre, nelle cause civili, in quelle commerciali e in quelle amministrative, la maggior parte degli Stati membri forniscono ai cittadini e alle imprese l’accesso on line ai rispettivi procedimenti, in corso o chiusi. Viceversa, nel caso dei procedimenti penali, nella maggior parte degli Stati membri, gli imputati e le vittime hanno possibilità assai limitate di seguire o svolgere una parte dei loro procedimenti, tramite soluzioni digitali. In altri Stati membri, tale possibilità addirittura non esiste.

Una sesta conclusione è la seguente. Rispetto agli anni precedenti, l’accesso on line alle sentenze non ha registrato progressi, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze di grado più elevato e di quelle di appello.

Infine, tutti gli Stati membri hanno disposizioni che possono contribuire alla redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente, ma ci sono differenze notevoli tra gli Stati stessi. Gli organi giurisdizionali amministrativi sono in una fase relativamente avanzata in materia. Inoltre, si osserva, nel 2020 rispetto all’anno precedente, una tendenza verso l’introduzione di ulteriori disposizioni, in particolare, per quanto riguarda la disponibilità nelle sentenze di metadati sulle parole chiave, le date delle decisioni e la regolamentazione dell’utilizzo dei dati personali nelle sentenze pubblicate.

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