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Limiti e prospettive dei processi di trattamento dei dati ambientali (parte 2 di 3)

Di: Lorenzo Zandonà*

07/10/2026

*Le opinioni qui espresse hanno carattere personale e non impegnano in nessun modo l’amministrazione di appartenenza dell’autore.

Prosegue la serie sulle criticità dei processi di trattamento dei dati ambientali. Nel primo post abbiamo illustrato come lo stesso dato venga raccolto più volte, moltiplicando così gli oneri amministrativi sia per i soggetti privati sia per le pubbliche amministrazioni. Il presente lavoro evolve da questo risultato e discute i limiti relativi alle successive fasi di un processo di trattamento, in particolare l’organizzazione e la pubblicazione. Inoltre, approfondisce gli effetti della tecnologia sulle possibilità di riuso dei dati da parte di portatori di interesse.

Prima di iniziare, è necessario premettere che l’elevata voluminosità dei dati è una caratteristica intrinseca dell’informazione ambientale. Un singolo dato esplica la sua funzione soprattutto nei procedimenti di controllo, ad esempio quando si verifica il rispetto dei limiti imposti nell’autorizzazione. Invece, è imprescindibile disporre di un elevato volume di dati per approfondimenti di più ampio respiro, come valutare l’impatto di un comparto industriale sul territorio o l’evoluzione degli impatti nel corso del tempo.

Le disarmonie riscontrate nelle discipline dell’AIA e dell’E-PRTR per la fase di raccolta investono anche i sistemi deputati all’organizzazione e alla pubblicazione dei dati.

Le autorità competenti in materia di AIA, fino a quando non sarà recepita la dir. UE 2024/1785, potranno scegliere se pubblicare i dati online o se renderli disponibili alla consultazione presso gli uffici. Guardando alla prima categoria, un esempio è rappresentato dal Portale AIA di Regione Emilia-Romagna, dal quale è possibile acquisire i dati degli autocontrolli. Tuttavia, per scaricare i dati si deve: 1) individuare l’installazione tramite il comando di ricerca; 2) accedere alla scheda dell’installazione; 3) accedere alla sezione dedicata agli autocontrolli; 4) individuare l’anno di riferimento; 5) scaricare singolarmente il documento o i documenti contenenti i dati. Per le principali categorie di installazioni, l’autorità regionale ha armonizzato i documenti in formato .xlsx; per le altre, è il gestore a scegliere in che formato caricare i file contenti i dati.

Al contrario, l’Industrial reporting dataset (IRD) consiste in un’unica base di dati in formato .accdb, che contiene tutti i dati inclusi nelle dichiarazioni PRTR trasmesse dai gestori dei complessi dell’Unione europea nel corso degli anni. L’intera base di dati può essere scaricata in pochi minuti dalla pagina dedicata del Portale europeo delle emissioni industriali.

Appare evidente che solo attraverso l’IRD è possibile accedere in tempi brevi a un elevato volume di dati in un formato che ne consente la rielaborazione con strumenti informatici. Tramite il Portale AIA, l’utente dovrebbe scaricare singolarmente ogni documento relativo a ciascun anno di riferimento dell’installazione di interesse. Successivamente, dovrebbe ripetere l’intera procedura per ogni installazione presente sul territorio. Infine, pur ammettendo di riuscire a scaricare tutti i documenti, tra questi vi sarebbero file leggibili e interpretabili solo grazie a un significativo intervento umano.

Per un esempio, è utile riprendere il caso presentato al primo post della serie. Tramite l’IRD, chiunque può scaricare speditamente i dati sulle emissioni attuali e storiche di ammoniaca in aria degli allevamenti intensivi di polli da carne. In questo modo, si ottiene una base di dati altamente informativa, che può essere utilizzata, tra i tanti, per supportare l’introduzione di politiche tese allo sviluppo sostenibile o per valutare l’impatto delle misure già introdotte. Al contrario, lo stesso dato (emissioni di ammoniaca in aria) può essere acquisito e poi rielaborato dal Portale AIA, in tempi ragionevoli, solo in volumi estremamente ridotti. Ne consegue che i dati gli autocontrolli, a causa della modalità in cui sono pubblicati, manifestano un minore potere informativo rispetto alle analoghe dichiarazioni PRTR.

Tuttavia, l’analisi svolta non esclude che le pubbliche amministrazioni possano disporre, internamente, di basi di dati relative agli autocontrolli organizzate in modo simile all’IRD e che possano trasmetterle su richiesta anche a soggetti terzi interessati. Infatti, da una prima indagine svolta sui sistemi informativi in uso, si è verificato che l’ARPA Friuli-Venezia Giulia e l’ARPA Lombardia avevano sviluppato, in autonomia, softwareper la raccolta e la gestione interna dei dati degli autocontrolli, denominati rispettivamente Applicativo informatico per la conduzione degli autocontrolli (AICA) e Applicativo integrato di autocontrollo (AIDA) (si rimanda allo studio completo per le considerazioni in merito all’ARPA Umbria, anch’essa dotata di un proprio software).

Pertanto, è stata presentata un’istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013) a ogni ARPA presente sul territorio nazionale, per comparare le capacità dell’AICA e dell’AIDA rispetto agli altri sistemi informativi. Tramite l’istanza è stato chiesto di trasmettere un elevato volume di dati degli autocontrolli, variabile da circa 1.500 dati a circa 20.000 dati a seconda del numero di installazione attive (fatta eccezione per la sola ARPA Valle d’Aosta, alla quale sono stati chiesti circa 250 dati). Si sintetizzano di seguito i risultati ottenuti:

  • Tre agenzie (ARPA Friuli Venezia-Giulia, ARPA Lombardia e ARPA Valle d’Aosta) hanno trasmesso una base di dati qualitativamente idonea, simile per caratteristiche all’IRD (cfr. infra).
  • Otto agenzie hanno ritenuto eccessivamente onerose le attività di estrazione e invio dei dati, a fronte dell’elevata voluminosità della richiesta. Pertanto, hanno respinto formalmente le istanze per evitare un concreto pregiudizio al buon andamento dell’attività amministrativa (§4.2, determ. ANAC 1309/2016).
  • Sei agenzie, pur essendo in possesso dei dati, hanno rimandato l’acquisizione ai sistemi di messa a disposizione in uso presso le autorità competenti (regioni e/o province). Tuttavia, con l’esempio del Portale AIA, si è visto che questi sistemi non sono idonei a fornire un elevato volume di dati prontamente riutilizzabili. Pertanto, si ritiene che le istanze siano state respinte sul piano sostanziale: il carico di lavoro per gestire i dati, giudicato eccessivamente oneroso dalle precedenti otto agenzie, viene qui trasferito interamente al soggetto istante.
  • Due agenzie hanno trasmesso non solo i dati richiesti, ma anche tutti i documenti inviati dai gestori in ottemperanza agli obblighi previsti dagli autocontrolli. Dal momento che sono stati ricevuti migliaia di documenti in formato variabile, molti dei quali non pertinenti con l’oggetto dell’istanza, si possono estendere anche a tali risposte le sopracitate considerazioni sul rigetto sostanziale.
  • Tre agenzie non hanno riscontrato le istanze di accesso civico generalizzato. Non sono state presentate le istanze di riesame (art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013), in quanto si è preso atto dell’impossibilità di acquisire i dati degli autocontrolli entro un termine ragionevole.

I provvedimenti ricevuti dimostrano che il diritto d’accesso è stato negato per ragioni meramente tecnologiche. Infatti, contrariamente alle altre amministrazioni, l’ARPA Friuli Venezia-Giulia e l’ARPA Lombardia, a fronte di circa 10.000 e 20.000 dati richiesti, sono riuscite a trasmettere una base di dati simile all’IRD per potenzialità di riuso, poiché dotate di software adeguati al loro trattamento (AICA e AIDA). Anche la risposta ricevuta dall’ARPA Valle d’Aosta conferma questa tesi. Pur in mancanza di un software dedicato, l’agenzia ha trasmesso una base di dati simile a quelle rese dall’ARPA Friuli Venezia-Giulia e dall’ARPA Lombardia proprio perché il volume ridotto dell’instanza le ha consentito di gestire “manualmente” i dati.

La ricerca dimostra che la digitalizzazione è indissolubilmente legata all’esercizio di diritti fondamentali. Il tema non è nuovo a questo Osservatorio, che ha ben evidenziato come essa possa affievolirli o rafforzarli. In altre parole, se da un lato le tecnologie digitali possono comprimere certe garanzie (si pensi, ad esempio, ai sistemi di riconoscimento facciale), dall’altro esse diventano uno strumento per ampliare i mezzi con cui esercitare diritti già riconosciuti. Sorge così il problema di verificare, caso per caso, l’impatto di ciascuna tecnologia, dal momento che la digitalizzazione è diventata una dimensione strutturale dell’azione statale.

A complicare ulteriormente il quadro, quest’azione gode della più ampia discrezionalità. Infatti, agendo nel medesimo contesto normativo, solo alcune agenzie si sono dotate di sistemi informativi idonei a gestire in modo più efficace il ciclo di trattamento dei dati degli autocontrolli. Una scelta di puro carattere organizzativo è stata quindi in grado di migliorare la qualità dell’informazione producibile ai portatori di interesse o, se si preferisce, di generare maggiore valore pubblico.

Anche nel novellato quadro normativo, l’onere della pubblicazione dei dati relativi agli autocontrolli graverà sempre sulle singole autorità competenti. Questo nonostante l’acquisizione di software richieda competenze interdisciplinari, che non tutte le amministrazioni necessariamente possiedono, nonché un continuo adattamento dello strumento alle necessità dell’utenza. È quindi possibile coordinare l’azione delle pubbliche amministrazioni, così da ottenere prestazioni uniformi sul territorio nazionale? Nel prossimo post, terzo e ultimo della serie, cercheremo di rispondere a questo interrogativo.