
Il requisito antropocentrico alla prova dell’IA generativa: un’analisi comparata tra diritto d’autore, copyright e modelli ibridi
04/11/2026
Sinossi: La rapida diffusione dei modelli di IA generativa pone sfide significative ai principi del diritto d’autore, evidenziando due criticità strettamente connesse e tuttora irrisolte: l’assenza di parametri univoci per distinguere tra opere AI-assisted e AI-generated e l’incertezza circa la tutela autoriale degli output prodotti con l’intervento dei suddetti modelli. L’analisi delle giurisdizioni continentali di droit d’auteur, dei sistemi di copyrighte di quelli ibridi asiatici, pur accomunati da un approccio antropocentrico, rivela risposte normative frammentarie ed esiti giurisprudenziali discordanti su entrambi i fronti. In attesa degli auspicabili interventilegislativi sul punto, è presumibile che, come avvenuto in passato con l’affermarsi di nuove forme artistiche, autori e sviluppatori si avvalgano di forme di autoregolamentazione, quali accordi di licensing e condizioni d’uso, al fine di assicurarsi tutele più incisive.
Sebbene le opere generate dall’IA abbiano già trovato ampia diffusione nell’industria creativa, il lororiconoscimento giuridico non va di pari passo con quello artistico. Dato l’ampio spettro dei livelli dicoinvolgimento dell’IA nel processo creativo – che da mero ausilio può arrivare a stabilire un vero e propriorapporto di collaborazione con l’artista – la distinzione tra le AI-assisted e le AI-generated works risulta particolarmente complessa.
L’incertezza nel quantificare l’apporto creativo umano si riflette inevitabilmente sulla disciplina del diritto d’autore. A livello comparato, sia negli impianti di droit d’auteur e di copyright che in quelli ibridi, le AI-assisted works non pongono, di per sé, particolari problematiche in termini di attribuzione dell’autorialità all’utente del sistema. Per converso, nel caso delle AI-generated works, il grado di automazione e di rielaborazione è tale da lasciare all’artista una facoltà di supervisione assai limitata durante la fase di esecuzione, sfociando in una resa finale che potrebbe non riflettere fedelmente la sua idea di partenza. Ciononostante, nessun ordinamento ha finora elaborato una disciplina esaustiva in materia di autorialità delle AI-generated works, rimettendo la questione all’intervento dei tribunali, con esiti non sempre coerenti, anche all’interno della medesima giurisdizione. Per le corti, il nodo principale risiede nell’assenza di criteri univoci per determinare il quantumdi apporto umano necessario a collocare un’opera nell’una o nell’altra categoria e, conseguentemente, a determinarne la tutelabilità.
Sebbene, dunque, il confine tra opere AI-assisted e AI-generated rimanga sfumato, più definito appare l’orientamento con riguardo alla tutelabilità di queste ultime: a livello comparato, emerge un responso omogeneo, saldamente ancorato al requisito antropocentrico, ancorché con diverse declinazioni dovute alla tradizionale distinzione tra i modelli di droit d’auteur e di copyright. A seconda della giurisdizione di riferimento, il livello di apporto creativo richiesto per il configurarsi della tutela autoriale può consistere nella mera sollecitazione del sistema, nella selezione dei contenuti oggetto di elaborazione o in una vera e propria attività di modifica del risultato finale.
Per quanto concerne i modelli ibridi asiatici, nonostante la posizione di primo piano rivestita da Cina e Corea del Sud in ambito di investimento e sviluppo delle tecnologie di IA, le AI-generated works non godono al momento di tutela legislativa. I requisiti di originalità e creatività umana continuano a rivestire un ruolo centrale, pur registrandosi un progressivo ridimensionamento della loro portata. A titolo di esempio, nella controversia Feilin v. Baidu, la Beijing Internet Court ha negato la tutela autoriale per assenza di un contributo umano riscontrabile; una valutazione opposta è stata adottata dalla Nanshan District People’s Court di Shenzhen nella controversia Tencent Shenzhen v. Shanghai Yingxin, avente ad oggetto la medesima tipologia di output. Nel complesso, nonostante le lacune normative, nei modelli ibridi l’introduzione di linee guida, il ruolo interpretativo dei tribunali e la rilevanza riconosciuta agli accordi tra privati contribuiscono allosviluppo di quadri giuridici versatili e, al momento, tra i più idonei ad affrontare le sfide poste dall’IA.
Quanto ai modelli continentali di droit d’auteur, in Italia, il riformato art. 1 LDA accorda tutela alle «opere dell’ingegno umano di carattere creativo, […] anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore». Anche in Francia, sebbene nel 2023 fosse stata avanzata una proposta di modifica al Code de la propriété intellectuelle volta a stabilire che,in presenza di un’AI-generated work caratterizzata da un apporto umano non riscontrabile, titolari dei dirittid’autore fossero da ritenersi gli autori o i legittimi aventi diritto delle opere preesistenti che ne hanno resopossibile la creazione, la disciplina del diritto d’autore rimane al momento immutata e saldamente ancorata auna concezione antropocentrica del requisito della creatività e dell’originalità. In Germania, l’UrhG sancisce che solo le creazioni intellettuali personali dell’autore («persönliche geistige Schöpfungen») sono suscettibili di tutela autoriale; impostazione confermata ad aprile 2026 con l’«Underwater Dog case»: secondo quanto stabilito dalla Corte d’appello di Düsseldorf, un output può qualificarsi come opera ed essere pertantosuscettibile di tutela autoriale soltanto laddove sussista un apporto creativo umano riscontrabile ed in grado diincidere significativamente sulla sua realizzazione.
In riferimento ai sistemi di copyright, anche negli Stati Uniti, sebbene il Copyright Act non menzioni espressamente la creatività umana quale condizione necessaria per l’accesso alla protezione autoriale, la giurisprudenza si sta consolidando in senso antropocentrico, interpretando il requisito della paternità dell’opera come coincidente con un intervento umano diretto e riconoscibile. Volgendo infine l’attenzione al Regno Unito, seppur all’avanguardia rispetto ad altri sistemi in virtù dell’introduzione della disciplina delle computer-generated works nel Copyright Act, il quadro normativo non risulta aggiornato: l’evoluzione dei sistemi di IA hainfatti reso sempre più complesso individuare un nesso causale diretto e chiaramente attribuibileall’intervento umano.
Qualora dovesse consolidarsi l’orientamento, prevalente nei sistemi occidentali e già introdotto nella LDA, volto a riconoscere tutela esclusivamente alle opere generate con l’ausilio dell’IA, si rivela quantomai necessario elaborare criteri idonei a distinguere in maniera univoca le AI-assisted works dalle AI-generated works, calibrando il quantum di apporto umano necessario al configurarsi della tutela autoriale in funzione delle peculiarità di ciascun linguaggio espressivo.

