IRPA

Per la posizione di presidente di autorità portuale sufficiente il possesso di cittadinanza europea

Autori: Matteo Gnes

Anno pubblicazione: 2015

Categoria: Contributo su Rivista

Rivista/Libro: IL QUOTIDIANO GIURIDICO

Fascicolo: 21 aprile 2015

Pagina iniziale: 13

Abstract: Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’eccezione alla libera circolazione dei lavoratori stabilita dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, relativamente alle pubbliche amministrazioni, riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.Pur se le funzioni attribuite al presidente di un’autorità portuale potrebbero comportare poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività.