I diritti fondamentali nell’era digitale discussi in un convegno presso l’Università Federico II

Il post offre una ricostruzione dei principali temi emersi nel Convegno “I diritti fondamentali alla prova dei processi di digitalizzazione”, tenutosi il 3 dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dedicato all’analisi dell’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale sulla conformazione e sull’effettività dei diritti fondamentali. Introdotto e moderato dal prof. Fiorenzo Liguori, il dibattito ha coinvolto studiosi di diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro, che hanno affrontato, da prospettive diverse, le implicazioni della trasformazione digitale in ambiti chiave dell’ordinamento, quali l’istruzione, la sanità, il reclutamento pubblico, la decisione amministrativa automatizzata, il processo e i diritti informativi. Del tema hanno discusso Giuseppe Laneve, Flaminia Aperio Bella, Massimiliano Delfino, Angelo Giuseppe Orofino, Antonio Cassatella e Alessandro Di Martino; le conclusioni sono state affidate a Lorenzo Casini. 

 

 

Il processo di digitalizzazione dell’azione pubblica e delle relazioni sociali costituisce uno dei principali vettori di trasformazione dell’ordinamento contemporaneo. La digitalizzazione incide, infatti, in modo diretto sulla conformazione e sull’effettività dei diritti fondamentali, ponendo il giurista di fronte alla necessità di interrogarsi sui possibili limiti dell’innovazione tecnologica e sulle condizioni giuridiche del suo governo (A. Di Martino, Digitalizzazione e diritti fondamentali: quattro ipotesi di una possibile, ma non auspicabile, eterogenesi dei fini). 

In questa prospettiva si colloca il Convegno “I diritti fondamentali alla prova dei processi di digitalizzazione”, svoltosi il 3 dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che, riunendo studiosi di diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro, ha offerto un’occasione di riflessione sistematica sui molteplici punti di intersezione tra innovazione tecnologica e garanzie costituzionali, nonché sugli effetti della trasformazione digitale in alcuni dei settori chiave dell’ordinamento. 

L’impostazione dei lavori, rifiutando letture semplicistiche del fenomeno, muove dalla consapevolezza che la digitalizzazione, quale fattore strutturale di trasformazione del potere pubblico, possa tanto rappresentare un fattore di potenziamento capace di ampliare l’effettività dei diritti quanto, se non adeguatamente regolato, di comprometterne il contenuto essenziale. 

L’intervento del Prof. Giuseppe Laneve ha posto al centro dell’analisi il rapporto tra diritto all’istruzione e tecnologie digitali, offrendo una chiave di lettura di ampio respiro e collocandolo tale rapporto all’interno del paradigma del costituzionalismo democratico nel suo complesso: il diritto all’istruzione, infatti, non si esaurisce nella dimensione prestazionale, ma si configura come fattore identitario dell’ordinamento costituzionale, in quanto proiezione dei principi personalistici e democratici che informano la Costituzione repubblicana. 

La digitalizzazione della scuola, lungi dall’essere neutra, incide sull’organizzazione del servizio e, per questa via, sull’effettività del diritto, secondo una dinamica già chiaramente colta dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nel corso dell’intervento (sentt. nn. 215/1987, 383/1988, 275/2016) a conferma che il diritto all’istruzione sia idoneo ad imporre obblighi positivi in capo ai pubblici poteri e che le esigenze di equilibrio finanziario non possono comprimere il nucleo essenziale delle prestazioni dovute. 

In tale quadro, l’intelligenza artificiale si presenta come uno strumento ad alto potenziale, ma anche “ad alto rischio”: un lato, essa consente forme avanzate di personalizzazione dell’apprendimento e di inclusione scolastica; dall’altro, introduce rischi rilevanti, soprattutto laddove l’organizzazione digitale divenga opaca, centralizzata e scarsamente controllabile. Nel solco di tale cambiamento, particolarmente significativo è il ruolo attribuito alle istituzioni scolastiche e, in specie, al dirigente scolastico, quale garante della tenuta dei diritti fondamentali nell’uso di sistemi di intelligenza artificiale, anche alla luce delle prime indicazioni volte ad adattare i principi dell’AI Act al settore dell’istruzione. 

Ne emerge una rinnovata centralità dell’autonomia scolastica, intesa non come mero spazio organizzativo, ma come luogo di responsabilità costituzionale, nel quale la tecnologia deve rimanere strumentale rispetto alla missione educativa, senza sostituirsi alla dimensione relazionale e critica che deve continuare a caratterizzare l’esperienza scolastica. 

La relazione della prof.ssa Flaminia Aperio Bella ha affrontato il tema della digitalizzazione in ambito sanitario, interrogandosi sulla possibilità di configurare un vero e proprio diritto alla sanità digitale. La progressiva integrazione della tecnologia nei sistemi di cura, e in particolare lo sviluppo della telemedicina, ormai uscita dalla fase sperimentale, per un verso si impone come strumento centrale per il superamento del modello ospedalocentrico e per il rafforzamento della sanità di prossimità, in linea con gli indirizzi europei e con le strategie del PNRR; per altro verso, emergono criticità significative sotto il profilo dell’accessibilità, della qualità delle prestazioni e della tutela delle persone in condizioni di maggiore fragilità. 

L’analisi ha messo in luce come il linguaggio normativo, anche a livello europeo, stia progressivamente mutando, passando da una logica di mera promozione della tecnologia a una prospettiva di integrazione strutturale delle prestazioni digitali nel contenuto del diritto alla salute. Ciò impone, tuttavia, una verifica rigorosa del rispetto dei parametri di disponibilità, accessibilità e qualità al fine di verificare se il contenuto essenziale del diritto alla salute risulti effettivamente garantito; nonché del diritto di rifiutare le cure da remoto, che riafferma la centralità del consenso informato ed il carattere non coercibile della digitalizzazione, la quale deve configurarsi come opzione aggiuntiva e non come unica modalità di accesso alle prestazioni (Sul tema N. Posteraro – S. Corso, Il decreto Fascicolo sanitario elettronico 2.0; N. Posteraro, Sanità digitale in Italia: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dopo le modifiche introdotte dal decreto Rilancio; E. Schneider, Sanità digitale: quali sono le sfide per il futuro?). 

In tale ottica, la persistenza di diseguaglianze infrastrutturali, la carenza di alfabetizzazione tecnologica e l’assenza di strumenti adeguati di valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie digitali rappresentano fattori di rischio non trascurabili che potrebbero condurre ad una sanità digitale a geometria variabile, incompatibile con il principio di eguaglianza sostanziale. 

Il Prof. Massimiliano Delfino ha analizzato l’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sulle procedure di reclutamento del personale pubblico, distinguendo tra le diverse fasi del procedimento concorsuale ed individuando tre direttrici fondamentali: la digitalizzazione delle procedure concorsuali, lo svolgimento delle prove e la possibile utilizzazione dell’intelligenza artificiale nella valutazione dei candidati. 

Se, infatti, la dematerializzazione e lo svolgimento digitale delle procedure e delle prove appaiono ormai acquisiti, l’uso dell’IA nella valutazione dei candidati solleva ancora questioni di particolare delicatezza, soprattutto in relazione al principio di legalità e alla imputabilità della decisione amministrativa.  

Non è un caso che il riferimento al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale consente di collocare i sistemi di selezione automatizzata tra quelli ad alto rischio (Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act), in quanto idonei a incidere direttamente sulle opportunità professionali degli individui. Ne discende l’esigenza di garantire un coinvolgimento umano significativo e la piena conoscibilità della logica algoritmica: l’amministrazione procedente non può sottrarsi alla responsabilità giuridica invocando l’opacità della tecnologia, ma la scelta stessa di avvalersi di sistemi intelligenti comporta, al contrario, un aggravamento degli oneri di motivazione e di controllo. 

L’intervento del prof. Antonio Cassatella ha affrontato in modo sistematico il tema della decisione amministrativa automatizzata (In argomento, C. Ramotti, L’attività amministrativa algoritmica per principi: limiti e prospettive; G. Delle Cave, Intelligenza artificiale e procedimento amministrativo: friends or foes?; G. Cavalcanti, Algoritmi e decisione amministrativa: la metamorfosi del procedimento nell’era della digitalizzazione 4.0) Muovendo da una ricostruzione storica del concetto di automazione, l’analisi ha evidenziato come l’attuale impiego dell’intelligenza artificiale si distingua radicalmente dalle forme di automatismo vincolato del passato: la crescente capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di incidere anche su ambiti tradizionalmente connotati da discrezionalità amministrativa impone di interrogarsi sulla qualificazione giuridica delle posizioni soggettive coinvolte e sulla possibilità di configurare un diritto fondamentale ad una decisione non interamente automatizzata. 

La ricostruzione proposta conduce a escludere la configurabilità di un nuovo diritto fondamentale in senso stretto, evidenziando piuttosto come la tutela si collochi nell’ambito degli interessi legittimi, la cui tutela, lungi dall’essere recessiva, consente forme incisive di sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere. 

In tale prospettiva, la “riserva di umanità” non si traduce in un divieto assoluto di utilizzo della tecnologia, ma nell’obbligo di mantenere un controllo umano effettivo lungo l’intero ciclo di vita della decisione, dalla scelta di utilizzare sistemi automatizzati, alla valutazione degli esiti, fino alla gestione degli eventuali errori. 

L’intervento del Dott. Alessandro Di Martino ha analizzato il rapporto tra digitalizzazione del processo amministrativo e diritto di difesa, distinguendo tra una digitalizzazione “debole”, di carattere organizzativo, e una digitalizzazione “forte”, potenzialmente incidente sulla funzione giurisdizionale e sulla tutela del diritto di difesa. 

Se alcuni degli strumenti emergenziali introdotti durante in periodo pandemico come le udienze da remoto, sono stati progressivamente ricondotti entro un quadro di compatibilità con il principio del contraddittorio, ad oggi più problematiche appaiono le prospettive di una decisione giurisdizionale automatizzata che rischia di sacrificare la dimensione argomentativa e dialogica del processo in nome di una pretesa esattezza algoritmica (M. Interlandi, Ma siamo davvero sicuri che l’intelligenza artificiale sia più efficiente di quell’umana? Spunti di riflessione sulla decisione amministrativa algoritmica rispetto alle garanzie personali e ai rischi di possibili discriminazioni (cd. Bias) e di minacce per la democrazia.). 

Il rischio evidenziato è quello di una giustizia “esatta ma non giusta”, fondata su dati opachi e incapace di garantire la partecipazione effettiva delle parti con potenziali ricadute negative sul principio di motivazione e sulla trasparenza dell’esercizio del potere giurisdizionale, presidi irrinunciabili del giusto processo, non surrogabili da modelli predittivi. 

Il contributo del Prof. Angelo Giuseppe Orofino ha affrontato il tema del diritto ad essere informati nel contesto della digitalizzazione, collocandolo al crocevia tra diritti fondamentali, democrazia rappresentativa e trasformazione dei poteri pubblici e privati. L’intervento ha messo in evidenza come i diritti informativi assumano oggi una dimensione eminentemente relazionale, non più riconducibile alla sola disponibilità o accessibilità del dato, ma estesa alle modalità attraverso cui le informazioni vengono selezionate, organizzate e veicolate ai destinatari. 

L’impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi predittivi nella gestione dei flussi informativi incide in modo diretto sulla formazione dell’opinione pubblica e sulle scelte dei cittadini e dei consumatori. Tali strumenti, progettati per massimizzare l’efficienza comunicativa e la capacità di orientare l’attenzione, si sono talvolta rivelati in grado di influenzare comportamenti collettivi e persino l’esito dei processi elettorali, sollevando interrogativi di particolare rilievo costituzionale. 

In questo scenario, il diritto ad essere informati non può più essere inteso come mera libertà negativa da interferenze, ma deve essere ricostruito come pretesa a un ecosistema informativo pluralistico, trasparente e non manipolativo (Sul tema di B. Zoina, Informazione e disinformazione nell’era dell’IA; M. Menini – N Ganassi, I social media migliorano la democrazia?). La capacità degli algoritmi di profilare gli utenti, anticiparne le preferenze e personalizzare i contenuti informativi introduce infatti una profonda asimmetria cognitiva, che rischia di compromettere l’autodeterminazione individuale e l’effettività dei diritti politici. 

Le conclusioni affidate a Lorenzo Casini hanno efficacemente sintetizzato l’esito complessivo del Convegno: non esiste una lettura univoca della digitalizzazione, né in termini salvifici né in chiave apocalittica. La tecnologia può ampliare e restringere spazi di libertà e la sua incidenza sui diritti fondamentali dipende dal modo in cui viene regolata, utilizzata e compresa. 

Il Convegno ha dunque restituito l’immagine di un diritto pubblico chiamato ad una nuova sfida: non quella di inseguire l’innovazione, ma di ricondurla all’interno di una cornice costituzionalmente orientata, nel quale la tecnologia resti uno strumento al servizio della persona e non un fattore di eterodirezione delle scelte pubbliche, riaffermando la centralità dei principi costituzionali come criterio ordinatore delle trasformazioni in atto.  

In questa prospettiva, il diritto all’istruzione emerge come diritto “meta-fondamentale”, condizione necessaria per l’esercizio consapevole degli altri diritti nell’era dell’intelligenza artificiale e per una comprensione critica e consapevole dei processi tecnologici. 

 

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