
I nodi giuridici posti dall’intelligenza artificiale nel settore audiovisivo
28/10/2026
L’intelligenza artificiale (IA) è ormai una componente stabile della filiera audiovisiva. Può ridurre i costi, ampliare le possibilità espressive e rendere accessibili strumenti prima riservati a pochi operatori. Può, però, anche incidere negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla remunerazione degli autori, nonché sulla varietà dell’offerta culturale. Occorre quindi un governo giuridico capace di farne uno strumento di amplificazione del lavoro umano, non un meccanismo attraverso cui quel lavoro rischia di essere assorbito, replicato e svalutato.
L’intelligenza artificiale non appartiene più soltanto all’immaginario cinematografico. È ormai una componente stabile della filiera audiovisiva: viene impiegata nello sviluppo delle sceneggiature, nella preproduzione, nel montaggio, negli effetti visivi e nella raccomandazione dei contenuti. Questa trasformazione produce effetti ambivalenti sull’efficienza, sulle possibilità espressive, sull’accesso al mercato, sulle condizioni di lavoro e sulla varietà dell’offerta culturale.
Si pone dunque il problema del governo giuridico di questa innovazione. Il tema rientra nel più ampio quadro della regolazione europea dell’IA, già esaminato per l’Osservatorio da R. Arcangeli e N. Diana, AI e regolazione: il modello europeo tra tutela dei diritti, competitività tecnologica e scenari globali, nonché da B. Scialla, La regolamentazione dei nuovi poteri digitali: una sfida per il costituzionalismo moderno?
Nel settore audiovisivo emergono quattro nodi principali:
- Il primo riguarda l’addestramento dei modelli su opere protette senza autorizzazione. I sistemi generativi utilizzano grandi quantità di testi, immagini, video e file audio reperiti online, spesso coperti dal diritto d’autore. Negli Stati Uniti, la liceità di questi usi è valutata caso per caso alla luce dei quattro fattori delfair use, tra i quali il carattere trasformativo dell’uso e i suoi effetti sul mercato dell’opera originaria. Nell’Unione europea, il riferimento principale è la direttiva 2019/790, che consente il text and data mining (TDM), ossia l’analisi automatizzata di grandi quantità di contenuti. Per gli usi anche commerciali, l’eccezione si applica purché l’accesso alle opere sia legittimo e i titolari non ne abbiano espressamente riservato l’uso mediante opt-out.
La soluzione statunitense garantisce flessibilità, ma riduce la certezza del diritto; quella europea non assicura di per sé una tutela effettiva. Molti autori non sanno come esercitare l’opt-out o non possono verificare che sia stato rispettato. Ne deriva una nuova forma di value gap: opere e prestazioni alimentano modelli dai quali altri soggetti ricavano valore economico, mentre gli autori faticano a controllarne l’uso e a ottenere una remunerazione.
- Il secondo nodo riguarda la natura giuridica degli output e la loro proteggibilità. Gli ordinamenti statunitense ed europeo muovono da un presupposto comune: la protezione richiede un apporto creativo umano. Un contenuto generato integralmente da una macchina, senza un contributo creativo umano rilevante, non è quindi tutelabile dal diritto d’autore. Resta però incerto il confine tra uso strumentale dell’IA e sostituzione dell’atto creativo.
- Il terzo nodo concerne gli output Un sistema generativo può produrre contenuti che incorporano o imitano elementi protetti di opere preesistenti. Il rischio è duplice: chi utilizza l’IA può violare inconsapevolmente diritti altrui; chi detiene diritti su opere e relativi elementi protetti, come personaggi o componenti di universi narrativi, può subire la produzione di contenuti concorrenti non autorizzati. IlDigital Services Act e la direttiva 2019/790 prevedono strumenti per la segnalazione e la rimozione di contenuti illeciti e regole sulla responsabilità delle piattaforme, ma non sono stati concepiti per l’IA generativa. La ripartizione delle responsabilità tra utenti e fornitori resta attualmente incerta.
- Il quarto nodo riguarda le repliche digitali, le alterazioni delle performance e gli interpreti sintetici. L’IA può riprodurre la voce, il volto e altri aspetti identificativi di un attore, doppiatore o cantante; modificare una prestazione registrata; persino generare figure artificiali concepite per apparire come interpreti reali. Il diritto d’autore non basta a governare questi fenomeni: rilevano anche i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, il diritto all’immagine, la reputazione, la protezione dei dati personali e la tutela dei consumatori. Il regolamento sull’IA prevede obblighi di trasparenza per i deepfake, ma non una disciplina generale del consenso e della remunerazione dei creativi, che attualmente sono privi di protezioni adeguati.
In questo scenario, gli organismi di gestione collettiva possono svolgere un ruolo significativo. Nei limiti dei mandati ricevuti, l’esercizio collettivo dell’opt-out, i sistemi di licenza per l’addestramento, la tracciabilità delle opere utilizzate e le clausole-tipo potrebbero ridurre l’asimmetria tra autori, artisti interpreti o esecutori e grandi imprese tecnologiche. Non si tratta di impedire l’uso delle opere, ma di costruire mercati più trasparenti, nei quali lo sfruttamento dei repertori culturali generi remunerazione a favore dei creativi e assicuri loro capacità di controllo.
In ogni caso, la regolazione pubblica rimane essenziale. Una disciplina troppo dettagliata rischia di diventare rapidamente obsoleta, ma la mera autoregolazione lascia il settore esposto agli squilibri del mercato. Servono principi chiari e una governance ibrida: regole generali su trasparenza, consenso, remunerazione e responsabilità, accompagnate da strumenti applicativi affidati anche ad associazioni di categoria, sindacati e organismi collettivi, sotto la vigilanza dei pubblici poteri.
Il punto di equilibrio non consiste nel contrapporre innovazione e tutela della creatività. L’IA può ridurre costi, aprire nuove possibilità espressive e rendere accessibili strumenti prima riservati a pochi operatori. Ma se l’innovazione viene costruita sull’uso opaco di opere, voci, immagini e prestazioni, il costo ricade su chi produce cultura. La sfida per il settore audiovisivo europeo è fare dell’IA uno strumento di amplificazione del lavoro umano, non un meccanismo attraverso cui quel lavoro rischia di essere assorbito, replicato e svalutato. In questo contesto, l’impatto della tecnologia dipenderà non tanto dalle caratteristiche tecniche dei sistemi, ma soprattutto dalle scelte collettive che ne accompagneranno l’uso.

