Tra Francia e Italia: Alicem e SPID a confronto

In tema di riconoscimento facciale risulta interessante analizzare il funzionamento dell’applicazione Alicem, messa a disposizione dal Governo francese al fine di permettere l’accesso online a un maggior numero di servizi della pubblica amministrazione. Dopo aver esposto le caratteristiche di Alicem e i dubbi sorti nella prassi in tema di consenso e tutela dei dati biometrici forniti, viene presentato, e poi confrontato con l’applicazione francese, lo SPID italiano, un sistema diverso da più angoli visuali.

Per comprendere al meglio le modalità di impiego del riconoscimento facciale nei sistemi amministrativi odierni, pervasi sempre più dalle nuove tecnologie, non si può fare a meno di approfondire l’utilizzo di tale tecnica – e le relative problematiche – nell’ordinamento francese.

Dal giugno 2019 sulla piattaforma FranceConnect (il sistema online della Pubblica Amministrazione francese) è disponibile, ancora in versione sperimentale, l’applicazione Alicem (Application de lecture de l’identité d’un citoyen en mobilité). Il Ministero degli Interni francese e l’Agenzia nazionale per i titoli sicuri (ANTS) hanno elaborato tale programma per consentire ai cittadini francesi che abbiano compiuto la maggiore età, e anche agli stranieri che dispongono di un permesso di soggiorno elettronico, purché tutti dotati di uno smartphone con sistema operativo Android, di godere di un’identità digitale. Come indicato sul sito del suddetto Ministero, si intende “supportare e semplificare la vita degli utenti” facilitando l’accesso a oltre 500 servizi messi a disposizione online dai partner di FranceConnect. A tal fine è necessario che l’utente interessato si iscriva ad Alicem dal proprio cellulare tramite il chip presente sul documento di identità elettronico, la cui legittima titolarità è dimostrata ricorrendo alla tecnica del riconoscimento facciale. Più nello specifico la foto sul chip del titolo viene estratta dalla lettura senza contatto NFC e l’utente deve registrare istantaneamente un video inquadrando il suo viso ed eseguendo alcune azioni indicate. Solo al termine di tale procedura l’utente potrà godere dei vantaggi di Alicem: cioè accedere immediatamente, e con una sola identificazione, a diversi e più numerosi servizi messi a disposizione online dalla pubblica amministrazione, tramite un sistema di certa corrispondenza tra colui che crea l’account e il titolare del documento identificativo.

L’accesso consentito tramite quest’applicazione a informazioni e dati presenti sui database pubblici, la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi solo impiegando Alicem e la necessità di permettere il riconoscimento facciale dell’utente hanno sollevato alcune questioni relativamente al consenso prestato da ogni soggetto e alla tutela dei dati biometrici. In merito ad un ricorso presentato dall’associazione cittadina Le Quadrature du Net, il Consiglio di Stato francese, nel luglio del 2019, ha dichiarato la contrarietà dei meccanismi previsti per il funzionamento di Alicem al GDPR (General Data Protection Regulation) e alla legge sul trattamento dei dati personali. Il consenso prestato per il riconoscimento facciale non deriva da una manifestazione di volontà libera, specifica, chiara e inequivocabile: l’utente che vuole godere dei servizi messi a disposizione da Alicem deve obbligatoriamente fornire i propri dati biometrici. Anche il CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ha già precedentemente sostenuto tale orientamento e, come sottolineato nella deliberazione del 18 ottobre 2018, n. 342/2018, ha invitato il Ministero a proporre un’alternativa all’autenticazione mediante riconoscimento facciale. A tal proposito non si può, pertanto, prescindere dal mettere in luce i rischi relativi alla divulgazione dei dati biometrici di ogni individuo, che potrebbero essere utilizzati dallo Stato francese, e a livello globale, a fini di controllo e schedatura della popolazione, divenendo, così, uno strumento vessatorio.

Anche il Governo italiano ha previsto un sistema di accesso unico, da qualsiasi dispositivo mobile, mediante identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti: è il noto SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, attivo dal 16 marzo 2016. Tutti i cittadini italiani, o con permesso di soggiorno e residenti in Italia, che abbiano compiuto i diciotto anni d’età possono richiedere gratuitamente la propria identità SPID a uno dei Gestori di identità digitale accreditati, e autorizzati, dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

A differenza di Alicem, il sistema SPID prevede tre livelli di sicurezza, quindi tre livelli di identità SPID, nessuno dei quali richiede l’autenticazione attraverso riconoscimento facciale. In relazione ai servizi di cui ogni utente intende fruire è previsto l’accertamento della sua identità in modo più o meno certo: quanto più sono sensibili i dati personali da fornire per accedere ad un determinato servizio tanto più è garantito l’accertamento dell’identità del richiedente (non solo mediante l’inserimento di uno userdID e di una password, ma anche di diversi codici). Il sistema italiano rispetta, dunque, gli standard di sicurezza informatica previsti dalle norme nazionali ed europee per la tutela della privacy, aspetto che, alla luce delle continue innovazioni tecnologiche negli ordinamenti odierni, deve essere costantemente valutato e contemperato insieme agli altri interessi coinvolti.

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