
Procedimenti smart: Italia e Francia alla prova degli algoritmi
29/04/2026
L’automazione entra nel cuore del procedimento amministrativo: protocolli digitali, fascicoli informatici, scambio automatico di dati tra uffici. Italia e Francia hanno scelto strade diverse per rendere “smart” le loro amministrazioni, tra Codice dell’amministrazione digitale e Code des relations entre le public et l’administration. Ma qual è il punto oltre il quale l’efficienza digitale rischia di comprimere le garanzie procedimentali? E cosa ci dicono, in concreto, le esperienze di digital first e di État-plateforme sul rapporto tra automazione, discrezionalità e diritti?
L’automazione del procedimento amministrativo non è più una frontiera teorica. In Italia, il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e la legge n. 241/1990, come modificata, hanno aperto la strada a un procedimento sempre più dematerializzato, dal fascicolo informatico alla cooperazione applicativa tra uffici. In Francia, il Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) e la Loi pour une République numérique hanno seguito un percorso analogo, ma con un forte accento sul modello di État-plateforme, che punta a trasformare l’amministrazione in un’infrastruttura digitale aperta e interoperabile.
Nel contesto italiano, l’avvio del procedimento è ormai digitalizzato: modulistica online, identificazione tramite SPID o CIE, protocollazione automatica delle istanze e ricevute immediate ai sensi dell’art. 18-bis l. 241/1990. La protocollazione automatica non è più un mero adempimento formale, ma la porta d’ingresso nei flussi informatici che alimentano il fascicolo informatico ex art. 41 CAD. La logica è quella del “digital first”: il procedimento nasce digitale e, almeno nelle intenzioni, non ha più un doppio binario analogico.
In Francia, l’avvio telematico è organizzato intorno a portali unificati e al sistema di autenticazione FranceConnect, che consente al cittadino di interagire con una pluralità di servizi pubblici tramite un unico account. Anche qui, la domanda non è più se usare le tecnologie digitali, ma come usarle nel rispetto dei principi del CRPA. Il fascicolo non è solo dematerializzato, ma pensato per essere condiviso tra amministrazioni e consultabile online dagli interessati, nella logica di un’amministrazione “trasparente per default”.
La fase istruttoria è quella in cui l’automazione mostra il maggior potenziale e i maggiori rischi. In Italia, lo scambio automatico di dati tra pubbliche amministrazioni tramite il Sistema Pubblico di Connettività consente ai procedimenti di essere alimentati da banche dati esterne senza l’intervento manuale del funzionario. In Francia, l’interoperabilità è promossa sia sul piano tecnico, sia tramite obblighi normativi di apertura e riuso dei dati, inseriti nella Loi pour une République numérique. In entrambi i casi, la questione di fondo è fin dove si possa spingere questa automazione senza scalfire il ruolo del responsabile del procedimento e il diritto degli interessati a partecipare e comprendere.
Su questo terreno le riflessioni sviluppate, hanno mostrato come la digitalizzazione del procedimento non sia neutrale: il passaggio dall’“amministrazione documentale” all’“amministrazione metadocumentaria” cambia il modo stesso in cui si forma la decisione (sul tema si veda E. Schneider, IA Act e i sistemi di rischio: lungimiranza o nostalgia?; G. Buttarelli, Un convegno sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione).
Sul piano comparato, Italia e Francia condividono alcune tensioni di fondo. Da un lato, l’esigenza di ridurre tempi e costi, specie nei procedimenti seriali, spinge a usare algoritmi per la classificazione delle istanze, il controllo formale dei requisiti, l’instradamento automatico dei fascicoli. Dall’altro, i principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione richiedono che, dietro l’interfaccia digitale, resti riconoscibile un responsabile umano, in grado di assumere e spiegare le scelte.
Qui emergono due differenze significative. In Italia, la spinta è venuta soprattutto da codici e piani (CAD, Piano Triennale, PNRR), con un forte ruolo dell’AgID sul versante tecnico, mentre la legge 241/1990 è stata adattata “a valle”, con l’inserimento dell’art. 3-bis sull’uso della telematica. In Francia, la codificazione del procedimento è arrivata più tardi, ma più “carica” di contenuti digitali: il CRPA nasce già in un’epoca in cui fascicoli elettronici, open data e consultazioni online sono realtà consolidate.
Il rischio comune è quello di procedimenti diseguali: amministrazioni centrali e grandi città dotate di piattaforme avanzate, enti territoriali minori che faticano a seguire, con ricadute evidenti sul principio di eguaglianza sostanziale. Qui la comparazione suggerisce una lezione chiara: rendere davvero “smart” il procedimento amministrativo significa investire non solo in piattaforme e infrastrutture, ma anche in governance, coordinamento e competenze, per evitare che l’automazione diventi un nuovo fattore di frammentazione istituzionale.

