L’assoluto difetto di giurisdizione

Così dispone l’art. 48 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, «Le decisioni pronunciate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione», con la precisazione «Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato».

Ad un secolo dalla precitata disposizione normativa tuttora vigente, l’Autore, con competenza e originalità inedite, si interroga dal punto di vista storico, dogmatico e sistematico sulla profondità del sindacato cassatorio dalla prospettiva della Giustizia Amministrativa.

Due sono i pilastri della trattazione. La tradizione graziosa pretoria garantista della Giustizia Amministrativa italo-francese e i principi costitutivi del sistema del diritto pubblico.

Al primo pilastro si riconducono il primo e il terzo capitolo, frutto delle feconde esperienze maturate dall’Autore con passione e abnegazione prima al Consiglio di Stato, nel corso del tirocinio giudiziario presso la VI Sezione, e poi al Conseil d’État, nel corso del soggiorno di studio e ricerca presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Al secondo pilastro si associano il secondo e il terzo capitolo, oggetto delle fattispecie più controverse del sindacato cassatorio ovvero lo sconfinamento nella sfera amministrativa e il diniego di giustizia. Lodevoli la chiarezza, la linearità e la proporzione armonica dell’opera. A coloro i quali anelano alla magistratura e, in particolare, a coloro che intendono concorrere alle magistrature superiori, nonché a operatori del diritto di ogni categoria non si può che consigliare la lettura della presente monografia, al fine di completare ed affinare una preparazione concorsuale di per sé elevatissima ed acquisire una padronanza effettiva ed integrale della materia a fini professionali e accademici, nel rispetto della tradizione, dei principi e del sistema del diritto amministrativo.