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Il malfunzionamento delle piattaforme digitali nelle procedure di affidamento

Di: Gaia Picciau

08/04/2026

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si svolgono obbligatoriamente tramite piattaforme digitali. In tale contesto, un loro eventuale malfunzionamento incide direttamente sulla possibilità degli operatori economici di partecipare alle procedure stesse e, dunque, sulla legittimità dell’azione amministrativa. Il codice degli appalti, pur volto ad assicurare un’ampia partecipazione, impone al contempo un elevato grado di diligenza agli operatori economici, chiamati a conformarsi alle regole tecniche e alla lex specialis. Ne emerge un bilanciamento tra responsabilità dell’amministrazione, nella gestione degli strumenti digitali, e responsabilizzazione del partecipante, nell’uso consapevole degli stessi, in cui il malfunzionamento rilevante non solo deve essere oggettivamente imputabile alla piattaforma, ma anche adeguatamente dimostrato.

Il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) dedica un’intera parte (la seconda del Libro I) alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. L’obiettivo di fondo è quello di rendere l’intera procedura di affidamento più efficiente, trasparente e rapida, attraverso la creazione di una piattaforma online di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitale (sul tema, in generale, si veda quanto scritto per l’Osservatorio da Giuseppe Sferrazzo su Le novità del nuovo correttivo appalti in tema di digitalizzazione e La digitalizzazione nel Codice dei contratti pubblici a quattro mesi dalla sua operatività: ancora problemi in vista).

L’articolo 25 del d.lgs. 36/2023 predispone, in particolare, una disciplina di carattere generale sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, utilizzate non solo nella fase di presentazione delle offerte, ma nel corso dell’intera procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti. Il comma 2 della medesima disposizione impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione alla gara di tutti gli operatori economici, senza limitarne o impedirne la partecipazione, per non alterare la parità di accesso o la concorrenza. In virtù di tale obbligo, le stazioni appaltanti, in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme, devono assicurare comunque la partecipazione alla gara degli operatori, eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte (per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento), disponendone la proroga (per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento).

Coerentemente, anche l’art. 92, comma 2, lett. c) del codice degli appalti prevede che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte devono essere prorogati in misura adeguata e proporzionale nei casi di cui al citato articolo 25, comma 2, d.lgs. 36/2023.

La questione del malfunzionamento delle piattaforme, sebbene risulti definita in termini chiari sul piano normativo, presenta non trascurabili profili di complessità sul piano applicativo. Non a caso, tanto la giurisprudenza amministrativa quanto l’ANAC, mediante pareri e delibere, sono intervenute al fine di fornire chiarimenti interpretativi e orientamenti operativi in materia.

Tra molte decisioni giurisdizionali, emerge per capacità di sintesi e chiarezza espositiva la sentenza del TAR Piemonte, Torino, sez. I, 23 ottobre 2025, n. 1467. Nel caso di specie, il ricorrente era stato escluso dalla procedura di gara, gestita tramite la piattaforma e-procurement TuttoGare PA, in ragione del mancato invio dell’offerta nei tempi previsti. Il ricorrente aveva caricato l’offerta sulla piattaforma, ma non aveva ricevuto la copia della notifica di avvenuto invio, che, in base alle norme tecniche di utilizzo, doveva essere recapitata al partecipante. A suo dire, la mancata visualizzazione dell’offerta derivava da un malfunzionamento del sistema, con conseguente applicazione dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui, come ricordato, impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione anche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche, vale a dire facendosi carico di questi ultimi e offrendo soluzioni concrete agli operatori interessati.

Il TAR Piemonte rigetta il ricorso. In primo luogo, richiamando la giurisprudenza precedente (TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2025, n. 13209), chiarisce la natura di obbligazione di risultato del caricamento tempestivo dell’offerta. L’operatore economico può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione e può liberarsi dalle conseguenze del ritardo solo provando che l’inadempimento o il ritardo sono determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Contrariamente, in caso di negligenza dell’operatore economico, questo subisce le conseguenze del ritardo (sul tema del diritto di difesa e di essere informato nell’ambito della digitalizzazione, si veda quanto scritto per l’Osservatorio da Alessandro di Martino su Digitalizzazione e diritti fondamentali: quattro ipotesi di una possibile, ma non auspicabile, eterogenesi dei fini). Così, nel caso di specie, la negligenza del ricorrente è dimostrata dal fatto che non si sia attivato in alcun modo dopo la mancata ricezione della comunicazione di conferma dell’invio, nonostante fosse prescritta chiaramente dalle norme tecniche di utilizzo quale condizione necessaria per il corretto invio dell’offerta.

Il collegio, inoltre, chiarisce l’efficacia probatoria dei file di log, che possono essere allegati dalle amministrazioni per provare il funzionamento della piattaforma. Questi consistono in registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi e degli eventi occorsi in un certo lasso temporale; operano all’interno di un sistema informatico (nella specie, della piattaforma usata) e registrano le operazioni effettuate da un utente o da un amministratore, nonché le operazioni automatiche compiute dal sistema. Per il TAR Piemonte, se l’amministrazione deposita file di log da cui non emergano anomalie o malfunzionamenti, è dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni di caricamento della domanda: con la conseguenza che l’eventuale ritardo dovrà imputarsi all’operatore economico, che dovrà essere escluso dalla gara (in senso conforme si esprime il Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

In altri termini, il giudice di prime cure rigetta il ricorso poiché il ricorrente non è stato in grado di provare il malfunzionamento della piattaforma, essendosi limitato ad asserirlo e ad allegare screenshot che proverebbero il solo caricamento dell’offerta, ma non il suo invio, che sarebbe stato accertato solo da conseguente comunicazione.

Va richiamato, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza – accolto anche dall’ANAC con delibera del 9 ottobre 2024, n. 451 – in base al quale le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare i rimedi opportuni solo se: 1) è accertato un malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; 2) vi è incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (cioè se questo dipenda da un malfunzionamento imputabile alla piattaforma o da negligenza dell’operatore economico). Diversamente, qualora sia accertata la negligenza dell’operatore, non operano né la sospensione, né la proroga dei termini, con impossibilità di applicare l’art. 25, comma 2, del codice degli appalti. Tale mancata applicazione si determina, in ogni caso, quando lo stesso operatore è stato informato ex ante delle modalità di presentazione telematica dell’offerta, tramite regole chiare contenute nella lex specialis, ma non si è attivato per tempo(cfr. TAR Sicilia, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 383).

Rispetto ai rimedi esperibili nel caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma, il TAR Toscana, sez. IV, con sentenza 17 febbraio 2025, n. 266, ha ammesso altri correttivi, oltre alla proroga del termine, se idonei ad assicurare all’operatore economico la possibilità di presentare l’offerta. Pertanto, se il malfunzionamento è imputabile alla stazione appaltante, può riconoscersi come rimedio anche la riapertura dei termini ormai scaduti, purché sia rispettato il principio di par condicio tra gli operatori economici.

In conclusione, l’attuale prassi applicativa sembrerebbe orientata verso un formalismo tecnologico che privilegia l’efficienza della procedura a scapito di una tutela effettiva dell’operatore economico. Infatti, la configurazione del caricamento dell’offerta come obbligazione di risultato determina in capo all’impresa un onere probatorio estremamente rigido, aggravato dalla prevalenza riconosciuta ai file di log. Poiché la stazione appaltante detiene il controllo esclusivo del server e dei registri di funzionamento, solo questa può produrre in giudizio prove dotate di una presunta infallibilità, mentre l’operatore può disporre solo di prove esterne (come gli screenshot) che la giurisprudenza degrada a meri indizi, inidonei a scalfire la presunzione di regolarità del sistema. Questa disparità di strumenti probatori rischia di causare uno squilibrio in sede di contenzioso tra operatori economici e amministrazioni; sarà, allora, interessante verificare se in futuro il giudice amministrativo verificherà con più attenzione l’integrità dei sistemi di e-procurement – per esempio utilizzando lo strumento della CTU – invece di basarsi solo sulla forza probatoria dei file di log.

Tuttavia, ad oggi, alla luce della prassi giurisprudenziale richiamata, il rischio del malfunzionamento occulto o dell’anomalia temporanea delle piattaforme di approvvigionamento digitale sembrerebbe ricadere quasi interamente sul privato.