di Giovanni Dalla Pria (magistrato Corte dei Conti)
L’art. 7 della L.R. Veneto 6 aprile 2012, n. 13 riduceva il trattamento economico del titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori del settanta per cento. La disposizione riproduceva esattamente il precedente art. 6 della stessa legge regionale che decurtava della identica percentuale il trattamento economico del difensore civico regionale. Si trattava di due disposizioni omogenee perché accomunate dal medesimo intento, ossia il contenimento della spesa pubblica operato attraverso la razionalizzazione degli apparati amministrativi. A seguito del contenzioso derivatone, il Consiglio di Stato, con ordinanza 30 giugno 2021, n. 132, sollevava eccezione di costituzionalità con riferimento al predetto art. 7 L.R. Veneto per violazione degli artt. 3, comma secondo, 23, 36 e 53 Cost.