Open Internet: la Corte di Giustizia interpreta per la prima volta il principio della neutralità di Internet

La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della gestione e della regolazione di Internet, affrontandone un aspetto particolarmente rilevante: il traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet, interpretando per la prima volta il “principio dell’Internet aperta”, anche conosciuto come “principio della neutralità di Internet”, sancito dal Regolamento UE 2015/2120 (sentenza n. 807 del 15 settembre 2020 nelle cause riunite C-807/18 e C-39/19).

 

La Corte di Giustizia, dopo la recente sentenza resa nel caso Schrems II, torna a pronunciarsi sul tema della gestione e della regolazione di Internet, affrontandone un aspetto particolarmente rilevante: il traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet. Se il caso Schrems riguardava la gestione dei dati degli utenti di Internet e, in particolare, il destino degli stessi “nella galassia dei trasferimenti sui server delle imprese interessate” (così B. Carotti in un commento su questo Osservatorio) con implicazioni rilevanti in tema di tutela della privacy, il caso in oggetto riguarda l’accesso degli utenti a un’Internet c.d. aperta, in cui sia garantito agli stessi un trattamento equo nell’accesso alle informazioni e ai contenuti e nella fornitura di servizi e applicazioni.

Il principio dell’open Internet o principio della neutralità tecnologica è sancito dal Regolamento UE 2015/2120, recante per l’appunto misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta. I destinatari delle regole ivi stabilite sono i c.d. Internet service provider (o ISP).

Particolarmente interessante è il concetto di utente finale: trattasi di una nozione più ampia di quella di consumatore, in quanto include non solo le persone fisiche o giuridiche che utilizzano i servizi di accesso a Internet al fine di accedere a contenuti, applicazioni e servizi, ma anche quelle che si servono dell’accesso a Internet per fornire contenuti, applicazioni e servizi.

Il caso portato all’attenzione della Corte riguarda alcune pratiche adottate da un ISP che di fatto limitavano l’accesso a Internet nei confronti di tale seconda categoria di utenti. L’ISP, infatti, proponeva a potenziali clienti un “pacchetto” di servizi che presentava le seguenti caratteristiche: i) riconoscimento, a ciascuno degli aderenti all’offerta, del diritto di utilizzare senza restrizioni tutte le applicazioni e tutti i servizi disponibili, senza che fosse detratto da tale volume l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a «tariffa zero» (in particolare sei servizi, tra cui Facebook, Facebook Messenger, Instagram); ii) una volta esaurito il volume di dati acquistato, possibilità per il cliente di continuare ad utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici a tariffa zero.

La Corte di Giustizia ritiene tale offerta incompatibile con il principio dell’open Internet. Afferma infatti che l’esaurimento del volume di dati compresi nel piano tariffario soggetto a tali condizioni comporta l’applicazione, da parte del fornitore, di misure di blocco o di rallentamento del traffico connesso all’utilizzo di qualsiasi applicazione o di qualsiasi servizio diverso da quelli soggetti alla suddetta tariffa zero.

Di conseguenza, tale offerta aveva come effetto quello di incrementare l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici, limitando l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili o, addirittura, compromettendone l’essenza stessa.

Le precisazioni fornite dalla Corte sono particolarmente interessanti. Come evidenziato dallo stesso Regolamento, Internet presenta poche barriere all’ingresso: è, dunque, piuttosto semplice per gli utenti finali accedere a informazioni, applicazioni e servizi, siano essi i fruitori degli stessi ovvero i distributori. Il problema, come dimostra il caso portato all’attenzione della Corte, non è tanto l’accesso a Internet, quanto l’accesso a un’Internet aperta, in cui non vi siano blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi specifici dovuti alle pratiche di gestione del traffico.

Attenzione: non ogni pratica simile a quella analizzata dalla Corte è incompatibile con il principio dell’open Internet. Sono infatti contemplate dallo stesso Regolamento europeo una serie di eccezioni che consentono di limitare tale principio ogniqualvolta venga in rilievo un interesse altrettanto meritevole di tutela. È il caso delle misure di blocco o rallentamento del traffico che sono ammissibili quando si rendano necessarie ad esempio a preservare l’integrità e la sicurezza della rete, a prevenirne un’imminente congestione o a conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme a questi ultimi.

La non discriminazione degli utenti non è, dunque, l’unico principio rilevante in materia. Come affermato dallo stesso considerando n. 1 del Regolamento esso è preordinato anche “a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione”.

È essenziale che le misure di gestione eventualmente adottate siano trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, soprattutto, non si basino su considerazioni di ordine commerciale.

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.