IRPA

L’annullamento (parziale) del nuovo metodo di calcolo dell’Isee

Autori: Matteo Gnes

Anno pubblicazione: 2015

Categoria: Contributo su Rivista

Rivista/Libro: IL QUOTIDIANO GIURIDICO

Fascicolo: 26 febbraio 2015

Pagina iniziale: 17

Pagina finale: 19

Abstract: Massima: L’art. 4, c. 2, lett. f del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nello stabilire che «il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: [...] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» è illegittimo. Infatti la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti “assistenziali, previdenziali e indennitari” comporta indubbiamente che nella definizione di “reddito disponibile” sono stati considerati tutti i proventi che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie.