La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul caso PSPP

Attesa da lungo tempo, la sentenza della Corte costituzionale tedesca relativa al programma di acquisto di titoli pubblici (PSPP) avviato dalla Bce e dal Sebc per rispondere alla crisi del debito sovrano dello scorso decennio è destinata ad animare per lungo tempo il dibattito sugli equilibri della costruzione giuridica europea.

Con la pronuncia dello scorso 5 maggio, la corte federale ha di fatto impedito alla Bundesbank di continuare a dare corso all’esecuzione del PSPP in assenza della dimostrazione, da parte della Bce, della proporzionalità rispetto agli effetti economici e fiscali pure da esso determinati. La corte tedesca ha inoltre aspramente criticato l’interpretazione data dalla Cgue circa la coerenza del PSPP con i limiti del mandato della Bce sanciti dai trattati, oltre che con il principio di proporzionalità.

La Corte ha affermato che la Cgue viola il mandato giurisdizionale attribuitole dai trattati laddove interpreti questi ultimi in maniera non comprensibile, ovvero tale da integrare un arbitrio oggettivo: decisioni della specie sarebbero prive, nell’ordinamento tedesco, della necessaria legittimazione democratica, in base alle previsioni della costituzione federale.

In particolare, la corte ha rilevato che, laddove vengano in rilievo interessi fondamentali degli Stati membri, come nelle ipotesi in cui si debbano interpretare le competenze conferite all’Unione europea, il controllo giudiziale non può limitarsi ad asseverare le posizioni espresse dalla Bce, senza quindi provvedere a un adeguato scrutinio: infatti, l’elevata discrezionalità conferita alla banca centrale, unitamente a uno standard di revisione giurisdizionale eccessivamente deferente quale quello impiegato dalla Cgue, ledono il rispetto del principio di attribuzione, determinando peraltro una significativa erosione delle competenze degli Stati membri.

Ritenuto che il principio di proporzionalità costituisca lo strumento per garantire una corretta delimitazione delle competenze tra Ue e Stati membri, la corte ha poi affermato che un programma di acquisto di titoli pubblici da parte della banca centrale può risultare coerente con il medesimo principio solo laddove rispetti determinate condizioni, atte a garantirne l’adeguatezza e necessarietà rispetto agli obiettivi perseguiti.

La Corte ha riconosciuto un periodo transitorio di tre mesi, entro il quale il Governing Council della Bce potrà adottare una nuova decisione volta a dimostrare che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti con il PSPP non risultano sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale derivanti dall’attuazione del programma.