
Diritti in loop: algoritmi e garanzie a confronto nel procedimento amministrativo
27/05/2026
La digitalizzazione del procedimento non riguarda solo documenti e protocolli: investe il cuore delle garanzie procedimentali, dalla partecipazione al contraddittorio, dallâobbligo di motivazione al controllo giurisdizionale. Cosa accade quando una decisione amministrativa è prodotta, in tutto o in parte, da un algoritmo? Qual è il ruolo dellâhuman in the loop? E fino a che punto il giudice può e deve spingersi nel sindacare la âscatola neraâ delle decisioni automatizzate?
Partecipazione, contraddittorio, motivazione e accesso sono le colonne portanti del procedimento amministrativo in Italia (secondo quanto delineato dalla legge 241/1990) e in Francia (dal Code des relations entre le public et lâadministration). Lâintroduzione di sistemi algoritmici non elimina questi diritti, ma li mette alla prova. Quando una decisione non è piĂš il risultato esclusivo di una valutazione umana, ma passa attraverso una catena di trasformazioni automatiche dei dati, occorre chiedersi che ne sia del âgiusto procedimentoâ.
In Italia, gli artt. 7â10-bis della l. 241/1990 garantiscono la partecipazione degli interessati, imponendo lâavviso di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto. Nella pratica, però, un procedimento automatizzato tende a comprimere questi spazi: lâistruttoria viene âcompressaâ in una serie di operazioni algoritmiche, spesso non visibili nĂŠ comprensibili per il cittadino. Il rischio è quello di un âprocedimento mutoâ, in cui lâinteressato riceve solo un esito numerico o un punteggio, senza poter incidere sui criteri di valutazione.
Ă qui che entra in gioco il principio dello human in the loop, ripreso anche dal GDPR (art. 22) e valorizzato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza italiana e francese. Lâidea è semplice: anche quando lâalgoritmo elabora enormi quantitĂ di dati e applica regole complesse, la coerenza complessiva del processo deve essere garantita da un intervento umano effettivo, non meramente formale.
Lâalgoritmo può essere un âpilota automaticoâ, ma non può sostituire integralmente il giudizio discrezionale nelle decisioni che incidono su diritti fondamentali (sul tema si veda L. Torchia, Lo Stato digitale, Una introduzione).
In merito, è stata evidenziata spesso la tensione tra automazione e riserva di umanitĂ : se lâalgoritmo opera in ambiti come il welfare, la sanitĂ , la sicurezza, è indispensabile un filtro umano che valuti il contesto e i casi eccezionali (L. Magli, AI Act: i diritti sono tutelati?; B. Marchetti, La garanzia dello Human in the Loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica; A. Di Martino, Tecnica e potere nellâamministrazione per algoritmi)
Il controllo giurisdizionale si trova cosĂŹ ad affrontare due sfide. Da un lato, deve continuare a sindacare i vizi âclassiciâ (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), pur quando la decisione è formalmente âneutraâ perchĂŠ prodotta da un software. Dallâaltro, deve decidere quanto penetrare nella struttura algoritmica: verificare solo la coerenza esterna (controllo âdeboleâ) o arrivare a sindacare anche la scelta dei dati, dei parametri, dei modelli matematici (controllo âforteâ)?
La giurisprudenza italiana ha oscillato tra un atteggiamento piÚ deferente e fasi in cui il sindacato è stato particolarmente incisivo, specie nei confronti delle autorità indipendenti.
In Francia, le celebri decisioni Gomel (Conseil DâĂtat, 4 avril 1914, Gomel, ContrĂ´le par le juge de la qualification juridique des faits Ă laquelle se livre l’administration) e Camino (Conseil d’Ătat, sent. Camino, 14 gennaio 1916) avevano giĂ aperto, a inizio Novecento, la strada al controllo della qualificazione giuridica dei fatti e dellâesattezza materiale. Oggi, con lâuso degli algoritmi, queste tecniche vengono âriattivateâ in chiave digitale: il giudice verifica non solo che lâalgoritmo sia stato applicato correttamente, ma anche che i fatti di partenza siano veri, completi e giuridicamente pertinenti.
Nel mezzo, rimane lâobbligo di motivazione: in Italia, ogni provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo sorreggono (art. 3 l. 241/1990). Nelle decisioni automatizzate, ciò significa rendere intelligibile il contributo dellâalgoritmo alla decisione.
In Francia, il CRPA impone di indicare espressamente quando una decisione si basa su un trattamento algoritmico e di fornire, su richiesta, informazioni sul suo funzionamento.
Non si tratta solo di trasparenza tecnica, ma di garanzia dei diritti procedimentali fondamentali. Se la partecipazione e il contraddittorio sono compressi, se la motivazione si riduce a un punteggio e se lâaccesso ai criteri di calcolo è negato, il rischio è che lâalgoritmo diventi il nuovo volto di unâautoritĂ amministrativa opaca e poco controllabile.
Lâequilibrio, in prospettiva, passa da due scelte: mantenere una presenza umana significativa nei punti critici del procedimento (istruttoria, bilanciamento degli interessi, decisione finale) e attrezzare il giudice amministrativo per un sindacato consapevole sulle decisioni algoritmiche, che non si fermi alla superficie, ma sappia leggere e valutare â con lâaiuto di esperti â i meccanismi interni dei sistemi di IA utilizzati dalla pubblica amministrazione.

