Con la sentenza 12 marzo 2020, n. 1788, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha affermato che non è configurabile la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 della legge sul procedimento amministrativo nell’ipotesi di una richiesta volta all’assegnazione di una licenza di vendita per generi soggetti a monopolio.
I giudici di Palazzo Spada hanno infatti chiarito che il procedimento che consente la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso non può avere luogo nelle ipotesi in cui l’amministrazione debba rilasciare una vera e propria concessione amminisrativa. Tale circostanza si verifica laddove venga in rilievo la vendita di generi di monopolio, soggetti a un regime specifico dettato dall’art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Ad avviso della sezione semplice, la disposizione richiamata qualifica esplicitamente il provvedimento di assegnazione della rivendita in termini di concessione amministrativa, e, più in generale, l’intero impianto della legge 1293/1957 condurrebbe alla conclusione che l’attività di rivendita di generi di monopolio è soggetta a un regime concessorio.