Sono considerabili come provvedimenti di diniego i bollettini della Protezione Civile inerenti al monitoraggio circa la diffusione del Covid-19, che non riportano le informazioni richieste dalla stampa? Questi ultimi, al pari dei comunicati e delle schede riepilogative, sono autonomamente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo?
Tali questioni, come riportato dal Centro di competenza FOIA istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, sono state affrontate in una recente ordinanza dal Tribunale amministrativo per la Regione Lazio (Tar Lazio, sez. I-quater, 17 aprile 2020, n. 2835), che ha respinto una istanza cautelare nell’ambito di un giudizio di annullamento.
Il caso ha riguardato la richiesta di alcuni dati (es. numero dei deceduti in ospedale; numero dei deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi; numero dei posti realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità concrete di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso; percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale), che, nonostante le richieste da parte dei giornalisti in occasione dei comunicati nel mese di marzo 2020, non sono stati resi noti dal Dipartimento della Protezione civile, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Interpretando tali omissioni come un provvedimento amministrativo di diniego tacito, la Codacons ha proposto ricorso al Tar.
I giudici amministrativi hanno affermato che il ricorso introduttivo, cui la tutela cautelare è strumentale, risulta inammissibile. In particolare, è stato precisato che non appaiano impugnabili i bollettini quotidiani pubblicati dalla Protezione Civile, contenenti la raccolta di elementi acquisiti presso le Regioni su una pluralità di dati relativi alla situazione Covid-19. La suddetta impugnazione non sembra configurare lo strumento processuale idoneo a tutelare l’asserito diritto del ricorrente a conoscere, per le finalità di cui è portatrice, informazioni e dati mancanti in tali bollettini, atteso che l’informazione ai cittadini non risulta espressione di potere autoritativo pubblico, bensì attività sindacabile dal giudice amministrativo in quanto conforme ai parametri di legittimità recati dalla disciplina sulla trasparenza amministrativa e sul corrispondente diritto all’accesso documentale, civico e generalizzato. Nella fattispecie, inoltre, non sembra che i comunicati stampa, i bollettini e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati impugnati abbiano integrato un atto, espresso o implicito, di diniego delle informazioni richieste, per cui appare inesistente, almeno alla data di proposizione del ricorso e dei primi motivi aggiunti, l’oggetto della impugnazione.
L’ordinanza è in linea con i precedenti indirizzi espressi della giurisprudenza amministrativa, in particolare dal Consiglio di Stato, sez. III, decreto, 8 aprile 2020, n. 1841, che ha confermato il decreto cautelare del Tar Lazio, sez. I-quater, 1 aprile 2020, n. 2346.