L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si esprime sulla c.d. ottemperanza di chiarimenti

Può il giudice, in sede di c.d. “ottemperanza di chiarimenti”, modificare la decisione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza di ottemperanza?

In caso positivo, in che misura la modifica di tale statuizione può incidere sui crediti a titolo di penalità già maturati dalla parte beneficiata?

Con la sentenza 9 maggio 2019, n. 7, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risposto ai quesiti richiamati, stabilendo i seguenti principi:

È sempre possibile in sede di ottemperanza di chiarimenti modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d’ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione;

– salvo il caso delle sopravvenienze, non è in via generale possibile la revisione ex tunc dei criteri di determinazione della astreinte dettati in una precedente sentenza d’ottemperanza, sì da incidere sui crediti a titolo di penalità già maturati dalla parte beneficiata. Tuttavia, ove il giudice dell’ottemperanza non abbia esplicitamente fissato, a causa dell’indeterminata progressività del criterio dettato, il tetto massimo della penalità, e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere, a causa proprio della mancanza del tetto, la manifesta iniquità, quest’ultimo può essere individuato in sede di chiarimenti, con principale riferimento, fra i parametri indicati nell’art. 614 bis c.pc., al danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato.