La Corte costituzionale sulla trasformazione delle indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile

Con la sentenza n. 138/2019 adottata lo scorso 6 giugno, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell’incarico.

La questione di costituzionalità era stata sottoposta in via incidentale dalla competenti sezioni regionali della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 2017, occasione nella quale era emerso che erano state impegnate e pagate somme a titolo di assegno personale pensionabile per effetto della trasformazione della indennità di direzione e di coordinamento, in assenza dell’espletamento, in detta annualità, del corrispondente incarico.

A parere del giudice rimettente, le erogazioni sarebbero state illegittime in ragione sia della nullità, per contrasto con norme imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell’incarico, delle indennità di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile, sia della dubbia legittimità costituzionale delle disposizioni che ne costituiscono il fondamento.

La Corte ha riconosciuto fondate le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell’art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost. Incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall’art. 81. La Corte ha inoltre rilevato che le norme incidono, con tutta evidenza, sull’articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva.

Nella pronuncia è stato inoltre respinto l’argomento della difesa della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sana l’assenza di legittimazione delle spese inerenti all’assegno pensionabile e ai collegati oneri  previdenziali. L’avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione