Inapplicabilità della direttiva 2014/24 ai servizi di trasporto di pazienti forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro: la sentenza della CGUE

Con sentenza del 21 marzo 2019 (causa C-465/17) la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’applicabilità delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici ai servizi di trasporto di pazienti, forniti, in caso di emergenza, da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Falck Rettungsdienste GmbH e la Falck A/S e, dall’altro, la Stadt Soligen (città di Solingen, Germania) in merito alla lamentata illegittimità dell’affidamento diretto di un appalto di servizi di soccorso per mancata previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In particolare, il Tribunale del Land di Dusseldorf aveva chiesto alla Corte se l’assistenza e la cura di pazienti in situazioni di emergenza in un mezzo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario e l’assistenza e la cura di pazienti in un veicolo sanitario da parte di un soccorritore sanitario/aiuto soccorritore costituissero “servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli” che l’articolo 10, lettera h) della direttiva 2014/24, identificati dai codici CPV 75252000-7 (servizi di salvataggio) e 85143000-3 (servizi di ambulanza) esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni sull’aggiudicazione degli appalti. Tali servizi rientrerebbero eventualmente nel concetto di “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, soggetto ad un regime semplificato di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il Tribunale tedesco aveva inoltre chiesto alla Corte di interpretare la nozione di “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro”.

La Corte ha dichiarato che:

1) L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l’assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l’assistenza prestata a pazienti in un’ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3 (servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.

2) L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che esso osta a che associazioni di pubblica utilità riconosciute dal diritto nazionale come organizzazioni di protezione e di difesa civili siano considerate «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di tale disposizione, dal momento che il riconoscimento dello status di associazione di pubblica utilità non è subordinato nel diritto nazionale al perseguimento di uno scopo non lucrativo e, dall’altro, che le organizzazioni e le associazioni che hanno l’obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’organizzazione o dell’associazione costituiscono «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di detta disposizione.