Il TAR Calabria, con sentenza n. 356 del 21 maggio 2019, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha disposto la revoca del finanziamento al progetto di accoglienza SPRAR del Comune di Riace.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento rilevando, in primo luogo, la violazione delle prerogative procedimentali del Comune di Riace, in secondo luogo, la sua illogicità, per essere stata la revoca disposta dal Ministero sulla base di rilievi concernenti il progetto attuato nel triennio 2014-2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato alla prosecuzione.
Il giudice amministrativo, a tal proposito, ha ritenuto probabile che «i riconosciuti ed innegabili meriti del “sistema Riace” abbiano giocato un ruolo decisivo nel ritenere superate (e non penalizzanti […]) le criticità rilevate nel precedente triennio, le quali però non avrebbero potuto essere recuperate a posteriori, per motivare la revoca, se non rinnovando per intero il procedimento».
Le criticità segnalate dal Ministero, nondimeno, emergerebbero nitidamente dalla documentazione versata in atti che, sempre secondo il collegio, «mostra un quadro di gravi inefficienze rispetto alle quali non sembra affatto casuale che, in concreto, nessun atto del Comune di Riace inerente la gestione del progetto promani dagli organi tecnici dell’ente, in totale ed evidente spregio dei più elementari principi di separazione tra la politica e l’amministrazione».