Con la sentenza n. 3179 dello scorso 11 marzo, la sezione II-ter del TAR Lazio ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 10 delle preleggi è applicabile a tutti i regolamenti degli Enti locali, essendo questi ultimi pienamente inseriti nel contesto delle fonti del diritto e non distinguendo il predetto art. 10 in ordine alla natura governativa o meno dei regolamenti stessi.
I giudici amministrativi hanno chiarito che è riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti locali l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubblicazione: così che uno Statuto potrebbe legittimamente prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubblicità del regolamento.
La pronuncia ha respinto la tesi secondo cui sarebbe stata ostativa a tale interpretazione dell’ambito applicativo dell’art. 10 delle preleggi l’articolo 3, comma 2, delle medesime, a norma del quale il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, “in conformità delle leggi particolari”.
A parere della Sezione, tale disposizione si limiterebbe a riservare alla legislazione speciale i presupposti di esercizio del potere regolamentare (condizioni, modalità e soprattutto ambiti e materie di disciplina), ma pur sempre restando fermo il regime generale di entrata in vigore delle norme che è sanzionato dall’art. 10 e che fa salva la possibilità di una diversa disciplina, da individuarsi caso per caso.