La Struttura del Ministero dell’economia e delle finanze costituita nel 2017 presso il Dipartimento del Tesoro per l’indirizzo, il monitoraggio e il controllo sulla corretta attuazione della riforma del sistema delle partecipazioni pubbliche, ha pubblicato nei giorni scorsi il Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175).
Come dettagliato anche nel relativo comunicato stampa del MEF, il rapporto presenta un quadro degli esiti della revisione straordinaria ed illustra i dati quantitativi, comunicati alla banca dati del Dipartimento del Tesoro a gennaio 2019, relativi alle alienazioni delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche e all’esercizio del diritto di recesso dalle società da esse partecipate.
Il rapporto evidenzia che su un totale di 32.427 partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 sono risultate non conformi al nuovo testo unico, e quindi avrebbero dovuto essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione. Fra queste ultime, per il 37% sono stati adottati interventi in tal senso; per quanto riguarda un ulteriore 46%, le amministrazioni hanno dichiarato di volerle mantenere senza prevedere interventi di razionalizzazione; mentre nessuna indicazione è stata data per il 17% delle partecipazioni residue.
Il Rapporto registra altresì che 3.117 partecipazioni sono state dichiarate cedibili dalle amministrazioni di riferimento. Per 572 casi (il 18% del totale) è stato comunicato il buon esito della procedura, anche a causa delle molteplici incertezze riscontrate nella prassi operativa di scelta della modalità di individuazione dei potenziali acquirenti.
Le alienazioni e i recessi posti in essere hanno generato per le amministrazioni interessate introiti pari a circa 431 milioni di euro.
L’attività della Struttura del MEF proseguirà con la rilevazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni in linea con l’articolo 20 del Testo unico, alla luce della possibilità di realizzare ulteriori interventi di razionalizzazione di positivo impatto sulla finanza pubblica.