Il Consiglio di Stato sull’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi

Con la pronuncia 18 giugno 2019, n. 4133, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si è espressa sulla delicata questione dell’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi. Nella fattispecie, inerente all’annullamento in autotutela di un condono rilasciato per il cambio di destinazione d’uso di un locale di proprietà del ricorrente, i giudici amministrativi hanno affermato quanto segue:

– la disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, esige una motivazione puntuale in ordine all’interesse pubblico, anche evidenziando all’interessato gli elementi che spingono all’adozione dell’atto di ritiro (circostanza non avvenuta nel caso in esame – cfr. Cons. Stato, sez.IV, 4 marzo 2014, n. 1018). Sul punto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (17 ottobre 2017, n. 8) ha infatti escluso che sussista ex se l’interesse pubblico al ripristino, mediante l’esercizio del potere di autotutela, della legalità violata per effetto del rilascio di un titolo edilizio illegittimo, dovendo al contrario sempre essere espressamente circostanziato.

presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

– L’esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l’ambito di motivazione esigibile è integrato dall’allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2018, n. 1991).

 

Leggi il testo della pronuncia