Chiarimenti ANAC: non richiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria

 

Con nota del 20 aprile 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito alcune precisazioni in merito alla Delibera 312/2020, recanti le indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.

In particolare, dissipando i dubbi sorti a seguito di erronee interpretazioni da parte di alcune stazioni appaltanti, l’Autorità ha precisato di non aver richiesto a queste ultime la sospensione delle procedura di gara in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Al contrario, nella delibera menzionata, si è limitata a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” nonché di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”.

L’Autorità, inoltre, mossa della preoccupazione in merito alle possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, ha sollecitato (con segnalazione 4/2020) il Governo e il Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della c.d. “fase 2”, scongiurando che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi a tale settore.