Con la sentenza 2 aprile 2020, n. 8, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolve il contrasto giurisprudenziale sorto sull’interpretazione dell’art. 95, comma 10 del Codice appalti, nella parte in cui questo prevede che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”.
Il Collegio, in particolare, richiama e aderisce pienamente alle risultanze della sentenza della Nona Sezione della Corte di Giustizia UE, 2 maggio 2019, causa C-309/18, già pronunciatasi su questione analoga, affermando come “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE (…), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale (…) secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.
Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice“.
Pertanto, fatti salvi i casi in cui sussista una materiale impossibilità per il concorrente di provvedere alla indicazione separata dei costi di manodopera e di sicurezza – circostanza questa che è l’unica in grado di giustificare in casi simili il ricorso al soccorso istruttorio – l’omissione da parte dell’impresa di tale specifica indicazione comporterà senz’altro la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.