No-deal Brexit: il decreto-legge 22/2019 e le implicazioni per gli intermediari finanziari britannici

Lo scorso 25 marzo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”.

Sotto il profilo della stabilità finanziaria, il decreto prevede: a) la piena prosecuzione delle attività ammesse a mutuo riconoscimento per tutte le banche e gli IMEL con succursale britannici in Italia – previa notifica alla Banca d’Italia – nel corso di un periodo transitorio della durata di diciotto mesi decorrenti dalla data del recesso del Regno Unito, b) per le banche britanniche operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, la piena prosecuzione delle attività ammesse a mutuo riconoscimento – previa notifica alla Banca d’Italia – per il medesimo periodo transitorio fatta eccezione per l’attività di raccolta del risparmio, quest’ultima limitata a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e, pertanto, senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti, c) la cessazione alla data del recesso dei servizi e delle attività di tutti gli altri intermediari britannici, ovvero gli istituti di pagamento, gli IMEL operanti in libera prestazione di servizi, e le banche che omettano di notificare l’intenzione di proseguire l’attività nei termini di legge), fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.

Inoltre, il decreto 22/19 detta disposizioni aggiuntive in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie e tutela dei depositanti. Sotto il primo versante, viene previsto il mantenimento dell’adesione al sistema ABF per tutti gli intermediari britannici che intendano proseguire la propria attività in Italia, ma è fatta salva la possibilità per gli operatori che prestino i propri servizi in libera prestazione di non aderire al medesimo ABF nei casi in cui l’omologo britannico venga riconosciuto dalla rete FIN-NET promossa dalla Commissione europea. Quanto al secondo versante, è prevista l’adesione di diritto delle banche britanniche ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani, con un meccanismo di perfezionamento che dovrà avere compimento entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione.

Quanto all’enforcement, il decreto prevede che le autorità competenti esercitano nei confronti degli operatori UK che continuano a operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE; tali operatori continuano a essere pienamente soggetti alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto 22/2019, la Banca d’Italia ha pubblicato le comunicazioni contenenti indicazioni operative indirizzate rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e agli intermediari britannici operanti in Italia. Le indicazioni della Banca d’Italia riportano i moduli che potranno essere utilizzati dagli operatori britannici per adempiere correttamente agli obblighi di legge nell’imminenza di Brexit.

Il decreto introduce inoltre disposizioni per il rinnovo del meccanismo GACS (Garanzia cartolarizzazione sofferenze) relativamente alle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione di crediti pecuniari classificati come sofferenze da parte di banche e intermediari finanziari.