{"id":19389,"date":"2019-04-08T22:22:50","date_gmt":"2019-04-08T20:22:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.irpa.eu\/la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-stefano-battini\/"},"modified":"2019-04-23T17:17:20","modified_gmt":"2019-04-23T15:17:20","slug":"la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-stefano-battini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.irpa.eu\/en\/la-consulta-e-lo-spoils-system-il-commento-di-stefano-battini\/","title":{"rendered":"L\u2019invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo spoils system"},"content":{"rendered":"
Nella tormentata storia del principio di separazione fra politica e amministrazione, la Corte costituzionale ha giocato un ruolo importante, nel segno della protezione di tale principio rispetto a leggi e prassi applicative volte a sovvertirlo. La Corte ha posto un argine alla penetrazione della logica fiduciaria nel rapporto fra vertici politici e dirigenti pubblici.<\/p>\n
Due recenti sentenze della Corte oggi invertono il segno. Esse, attraverso l\u2019abnorme estensione della categoria degli incarichi \u201capicali\u201d, tornano ad ampliare la libert\u00e0 del legislatore di prefigurare assetti di pi\u00f9 marcata politicizzazione delle posizioni dirigenziali.<\/p>\n
La prima sentenza (n. 23 del 2019<\/a>) dichiara legittimo lo spoils system<\/em>del segretario comunale, sia nell\u2019ipotesi in cui questi, in presenza di un diverso direttore generale, si limiti a funzioni di garanzia della legittimit\u00e0 e correttezza dell\u2019azione amministrativa, sia nell\u2019ipotesi in cui il segretario, eventualmente nominato egli stesso direttore generale, svolga funzioni \u2013 come dice la Corte \u2013 \u201ceminentemente gestionali\u201d. Nella prima ipotesi, lo spoils system<\/em>sconfessa la precedente giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, per chi eserciti funzioni di controllo e vigilanzasull’osservanza della legge e sulla regolare tenuta della contabilit\u00e0, come tendenzialmente capita al segretario, sussistono \u201cesigenze di neutralit\u00e0 e imparzialit\u00e0 perfino pi\u00f9 marcate di quelle che hanno indotto \u2026 a dichiarare la illegittimit\u00e0 di meccanismi di decadenza automatica riferiti ad incarichi di funzioni dirigenziali\u201d (C. cost., n. 390 del 2008<\/a>). Anche nella seconda ipotesi la legittimit\u00e0 costituzionale dello spoils system<\/em>\u00e8 molto discutibile e discussa. Chi scrive pensa che non sia giustificato, ma gli studiosi che invece lo giustificano argomentano in modo del tutto diverso: lo spoils system<\/em>\u00e8 ammissibile, secondo loro, perch\u00e9 il direttore generale non svolge funzioni di gestione, bens\u00ec di snodo e precisazione dell\u2019indirizzo, come i capi dipartimento dei ministeri. La Corte invece ha detto che esso \u00e8 ammissibile proprio perch\u00e9 (o comunque bench\u00e9) il segretario svolge funzioni \u201ceminentemente gestionali\u201d. Il principio di separazione fra politica e amministrazione \u00e8 nettamente smentito, se non dal segno della decisione, quantomeno dalla motivazione.<\/p>\n