Statuto

Si riporta di seguito lo Statuto dell’IRPA, nella versione, con modifiche, approvata dall’Assemblea dei Soci  il 7 aprile 2014.

Art. 1 – Costituzione

È costituito l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (in breve IRPA – di seguito Istituto). L’IRPA è un’Associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

L’Istituto ha sede in Roma. La modifica della sede può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo

L’Istituto si propone di contribuire, in sede nazionale e internazionale, allo sviluppo delle attività di ricerca in scienze amministrative, alla diffusione dei risultati delle ricerche svolte e alla formazione post-universitaria per studiosi e funzionari pubblici. Esso costituisce un luogo di studio per professori universitari e giovani studiosi italiani e stranieri. Gli uni e gli altri, oltre alla ricerca individuale, svolgono ricerche di gruppo e collaborano alle attività di formazione.

L’Istituto non ha finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Istituto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 – Oggetto

L’Istituto promuove lo svolgimento di attività di ricerca in sede nazionale e internazionale, la diffusione dei relativi risultati mediante pubblicazioni offerte al pubblico, la formazione di studiosi e di funzionari pubblici.

Le attività di ricerca hanno ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in prospettiva comparata e internazionale, con particolare attenzione ai profili della regolazione, dei modelli istituzionali, dei moduli procedimentali e degli strumenti di tutela giustiziale e giurisdizionale. Le attività di ricerca consistono, in particolare, in convegni scientifici, conferenze di studiosi italiani e stranieri, incontri di studio informali. Esse consistono altresì in ricerche di gruppo, anche in collaborazione con istituti universitari italiani ed esteri. Le ricerche possono essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare soci, dottorandi, borsisti e ricercatori esterni.

Le attività di formazione di studiosi sono rivolte a un numero limitato di dottorandi e borsisti, che svolgono, di regola, i propri studi presso l’Istituto. I dottorandi sono selezionati, di regola, tra coloro che frequentano dottorati di ricerca in diritto amministrativo o pubblico o scienze amministrative: in aggiunta agli adempimenti loro richiesti dai relativi coordinatori e collegi di dottorato, essi sono seguiti nei loro studi e nella redazione delle tesi dal Presidente dell’Istituto o dai professori e ricercatori anziani. I borsisti sono beneficiari di borse di perfezionamento in diritto amministrativo o pubblico o scienze amministrative.

La formazione di funzionari pubblici viene svolta attraverso corsi organizzati dall’Istituto, anche su richiesta di pubbliche amministrazioni, a titolo oneroso o gratuito. Presso l’Istituto possono svolgersi le attività di Master universitari e corsi di perfezionamento in diritto amministrativo o pubblico o scienze amministrative. L’Istituto si preoccupa dell’ingresso dei suoi allievi nel mondo del lavoro, segnalandoli alle pubbliche amministrazioni e raccogliendo informazioni sui concorsi e sulle possibilità di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Istituto potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare in Italia e all’estero ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Istituto medesimo; l’Istituto potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 – Risorse umane

Per la realizzazione dell’oggetto, l’Istituto si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti.

Funzionari pubblici già in servizio possono svolgere attività di studio e partecipare alle attività dell’Istituto anche individualmente e per periodi limitati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Istituto potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate e potrà assumere dipendenti.

Art. 7 – Patrimonio ed entrate dell’Istituto

Il patrimonio dell’Istituto è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, dagli avanzi di gestione, nonché da una congrua disponibilità di cassa posta a garanzia dei fornitori e dei terzi.

Le entrate dell’Istituto sono costituite: a) dal fondo iniziale; b) dalle quote associative annuali; c) dalle quote di adesione; d) da lasciti e donazioni; e) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, quali corsi di formazione od offerta al pubblico delle pubblicazioni curate dall’Istituto; f) dalla rendita del patrimonio; g) da contributi di enti pubblici e privati.

Art. 8 – Associati

Ciascun associato ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Istituto e per ogni altra decisione che riguarda l’Istituto.

Sono soci ordinari quelli che risultano dall’Atto costitutivo. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà deliberare l’ammissione di nuovi soci ordinari tra persone fisiche, enti, associazioni, aziende, imprese che ne facciano domanda e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell’Istituto, intendano perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Con lo stesso procedimento, l’Istituto potrà attribuire la qualifica di socio onorario a enti, associazioni, aziende, imprese e personalità che si siano particolarmente distinte in Italia o all’estero nei settori in cui opera l’Istituto.

Art. 9 – Ammissione, quote, recesso

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’Assemblea su presentazione di almeno due soci ordinari.

Le quote sociali sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo in carica sulla base del fabbisogno finanziario dell’Istituto per l’esercizio delle attività sociali.

La facoltà di recesso da parte dei soci ordinari potrà essere esercitata con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio annuale a condizione che il socio ordinario abbia assolto a tutti gli obblighi nei confronti dell’Istituto; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica dell’entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione.

Le quote e i contributi associativi non sono cedibili. I Soci non in regola con la quota sociale sono invitati dal Segretario amministrativo, anche in via telematica, a pagarla e debbono provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; i Soci che per tre anni non siano in regola con i pagamenti della quota sociale decadono.

Art. 10 – Organi

Sono organi dell’Istituto:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo contabile, il cui titolare è iscritto al registro dei revisori contabili.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.

Il Revisore contabile esercita esclusivamente la funzione di controllo contabile, come definita dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia. Delle verifiche del Revisore contabile viene redatto verbale trascritto in apposito libro.

Art. 11 – Assemblea

All’Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale.

Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

L’Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio direttivo.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da 3 a 10 soci ordinari eletti dall’Assemblea. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato; ne fanno parte anche il Segretario generale e il Segretario amministrativo dell’Istituto.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispone il bilancio, fissa le quote sociali, delibera sull’attuazione dei programmi, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale dell’Istituto, fissandone i compiti.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Istituto, presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla tutela degli interessi dell’Istituto e ne dirige l’attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i professori ordinari di ruolo o in pensione di una materia attinente alla pubblica amministrazione.

Il Presidente nomina il Segretario amministrativo dell’Istituto, fissandone i compiti.

Art. 14 – Sedute

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso in via telematica. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con almeno 48 ore di preavviso.

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo richiesta di almeno un terzo dei partecipanti di procedere a scrutinio segreto.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea come previsto dall’art. 21 del Codice civile.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Istituto è deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento l’Istituto ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Riconoscimento della personalità giuridica

La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica può essere deliberata dall’Assemblea.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.